Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5384 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5384 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTA CARMINE N. IL 08/05/1959
4
avverso l’ordinanza n. M/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.10.2012 la Corte di appello di Napoli , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Botta Carmine di
applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti
sentenze:1) Corte di assise di appello di Napoli di condanna per i reati di
partecipazione ad associazione di tipo camorristico denominata Alleanza di
Secondigliano, dal 1998 con condotta perdurante, e di omicidio volontario di
Mazzarella Francesco;2) Corte di assise di appello di Napoli di condanna per il
Napoli di condanna per i reati di ricettazione,porto e detenzione illegali di armi
commessi nel gennaio 1990.
Avverso l’ordinanza il condannato ricorre deducendo la erroneità ed illogicità
della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione sul rilievo che il reato
di rissa ha avuto origine da una banale lite tra bambine ( una delle quali figlia del
ricorrente); il delitto di detenzione e porto di armi accertato nel 1990 era di gran
lunga antecedente ai fatti giudicati con la sentenza di condanna per il delitto
associativo.
Il motivo di ricorso svolge censure attinenti al merito e pertanto non
ammesse nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013
reato di rissa aggravata commesso nel gennaio 1983; 3)Corte di appello di