Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53839 del 15/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 53839 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: DI GIURO GAETANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUCCHERI BARTOLOMEO nato il 22/09/1981 a PALERMO
avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Data Udienza: 15/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo riformava
solo quoad poenam la pronuncia del Tribunale di Palermo, con cui era affermata
la penale responsabilità di Buccheri Bartolomeo in ordine al reato di cui all’ art.
75, comma 2 d. Igs. n. 159/2011, rideterminando la pena cui il suddetto era
stato condannato in quella di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Avverso tale sentenza il Buccheri ricorreva, tramite il proprio difensore, per
mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’ art. 131
bis cod. pen.. Ci si doleva che il Collegio di secondo grado non avesse applicato
detto articolo per il solo fatto che il Buccheri non avesse chiarito il motivo di
commissione del reato contestato e che fosse gravato da recidiva specifica. Si
rilevava, quanto al profilo di cui in ultimo, che dal certificato penale emergeva un
solo precedente penale specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente
infondati e non consentiti in questa sede.
Invero, a fronte di una motivazione dettagliata della sentenza impugnata, in
fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell’ elemento oggettivo che dell’elemento
soggettivo del reato contestato, nonché in relazione all’esclusione del fatto di
particolare tenuità, in considerazione sia dello specifico precedente penale e
quindi dell’abitualità della condotta del Buccheri, che delle modalità di
quest’ultima non avendo il suddetto neppure chiarito per quale motivo si era
trovato in un locale pubblico in piena notte, che, valutate unitamente ai
precedenti penali del medesimo, la rendono grave, il ricorrente si limita a
contestare genericamente dette argomentazioni e a insistere sulla non gravità
del fatto e sull’esistenza di un unico precedente penale specifico, circostanza
peraltro affermata dalla stessa sentenza impugnata.
Il ricorso proposto nell’interesse del Buccheri deve essere, pertanto,
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
cassazione, lamentando violazione di regge e vizio di motivazione in relazione al
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , il 15 settembre 2017.