Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53837 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 53837 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAMIANI DOMENICO nato il 06/03/1960 a NOTARESCO

avverso la sentenza del 16/03/2016 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto:

– – che il Tribunale di Teramo, con sentenza del 16/03/2016, ha dichiarato Damiani
Domenico colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 7, della I. n. 628 del 1961 in relazione
alla mancata esibizione di documentazione riguardante propria dipendente;
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello, poi trasmesso a questa Corte,
l’imputato, deducendo con un unico motivo erronea applicazione di legge atteso che
l’omissione contestata non sarebbe penalmente sanzionata;

comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
— che infatti, secondo quanto affermato da Sez. Un., n. 45371 del 30/10/2001, dep.
20/12/01, Bonaventura, Rv. 220221, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato
dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,
il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come accaduto del resto nella specie, a norma
dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del
provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di
sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non
necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente;
– – che, ciò posto, va preliminarmente preso atto che il Difensore firmatario del gravame,
ovvero l’Avv. Pier Francesco Manisco non risulta tra i difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione;
– – che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cod. proc. pen. e, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in . favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

– – che l’appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,

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