Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5382 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5382 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIACCIO GIOVANNI N. IL 20/06/1966
avverso l’ordinanza n. 28/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 14.6.2012, la corte d’assise d’appello di Napoli
dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione dell’indulto interposta da
MAGLIACCIO Giovanni, trattandosi di mera riproposizione di istanza già avanzata
e decisa.

cassazione, riservando i motivi al difensore. In data 27.5.2013 è pervenuta
memoria del difensore con cui è stato rappresentato che avverso la decisione
della corte d’assise d’appello di Napoli intendeva avvalersi del rimedio di cui agli
artt. 667-672 cod.proc.pen., con il che veniva richiesta una pronuncia di
incompetenza.

Il codice di rito (artt. 672, comma 1, 667, comma 4, c.p.p.) prevede che i
provvedimenti in materia di applicazione dell’indulto siano adottati dal giudice della
esecuzione senza formalità e che contro tali provvedimenti gli interessati o il pubblico
ministero possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il qaule dovrà
procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa
fissazione dell’udienza. Il ricorso deve pertanto essere qualificato come opposizione e
a norma dell’art. 568 c.p.p., comma quinto gli atti vanno trasmessi alla corte d’assise
d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione per il giudizio di opposizione
, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 c.p.p., comma quarto, e 666
c.p.p. Infatti, in tema di applicazione di indulto, avverso il provvedimento adottato
dal giudice dell’esecuzione, sia che abbia provveduto de plano, sia che

abbia

proceduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cpp, è
prevista solo la facoltà di proporre opposizione e non già ricorso per cassazione (
Sez. I, 5.6.2008, n. 23606).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione/ dispone la trasmissione degli atti alla corte
d’assise di appello di Napoli .
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2013.

Avverso tale ordinanza il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per

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