Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5381 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5381 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASUCCI CARLO ALBERTO N. IL 28/02/1982
CAROVAC SANDRO N. IL 31/12/1984
avverso la sentenza n. 4973/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
A
Data Udienza: 20/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con sentenza del giorno 26.4.2012 la corte d’appello di Firenze
confermava la pronuncia del Tribunale di Firenze in data 16.1.2009, che aveva
condannato alla pena di mesi due di arresto CASUCCI Carlo Alberto e CAROVAC
Sandro, per violazione dell’ad 2 legge 1423/1956, avendo contravvenuto al FVO
emesso in data 11.5.2005 dal Questore di Firenze, con cui veniva loro inibito di
31.8.2007. La corte condivideva l’iter argomentativo del tribunale, essendo state
evidenziate le ragioni per le quali l’Autorità di PS adottò in via d’urgenza
l’immediato allontanamento dei due che avevano abusivamente occupato un
immobile, cosicchè l’atto amministrativo non poteva ritenersi illegittimo. Non
venivano ravvisate ragioni per contenere la pena.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei
prevenuti,per dedurre mancanza e/o manifesta illogicità nella motivazione
relativamente all’elemento soggettivo del reato; mancanza e/o illogicità della
motivazione per mancata comunicazione ex art. 7 I. 241/1990 dell’avvio del
procedimento, laddove i due imputati non erano soggetti adusi al reato e non vi
erano esigenze di celerità; mancanza e/o illogicità della motivazione in punto
pena, non rinvenendosi risposta alla richiesta di diminuzione di pena.
Il ricorso è inammissibile: nessuna forzatura è ravvisabile nella procedura
seguita, poiché come è stato ripetuto, l’obbligo di comunicazione all’interessato,
ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, dell’avvio del procedimento per
l’emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via
obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e d’ordine pubblico,
ricorra la necessità di provvedere all’immediato allontanamento del soggetto
giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l’avvio del procedimento
amministrativo con l’emanazione del provvedimento di rimpatrio ( Sez. I,
4.3.2009, 13002, Rv 243139). Nel caso di specie è stato evidenziato come i due
soggetti vivessero in un fabbricato dopo averlo occupato abusivamente e che
quindi rappresentassero soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza ( art.
1 n. 3 L. 1423/1956), atteso che al momento dello sgombero avevano
contrastato l’azione delle forze di polizia, dal che si desumeva il carattere di
urgenza dell’intervento. Nessun deficit di motivazione è poi dato cogliere nel
discorso giustificativo della pena che è stato adeguatamente argomentato.
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fare ingresso in Firenze per la durata di anni tre, così come era stato accertato il
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ciascuno, ai sensi dello
art. 616 c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno , in favore della cassa
della ammende.
Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.
p.q.m.