Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5380 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5380 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KERTUSHA ADNAND N. IL 05/09/1984
avverso la sentenza n. 4917/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Il

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.6.2011

il Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Pisa dichiarava Kertusha Adnan colpevole dei reati di detenzione e
porto illegale di un fucile a canne mozze e di ricettazione della medesima arma,
con l’aggravante della recidiva, e per l’effetto lo condannava alla pena di anni 2
mesi 2 di reclusione ed euro 1200 di multa.
Con sentenza del 20.3.2012 la Corte di appello di Firenze riduceva la pena
inflitta ad anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa.

l’erronea applicazione della recidiva ed il vizio di motivazione in riferimento al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha correttamente applicato la recidiva (semplice), con
aumento della pena nella misura di un terzo, in ragione della precedente
condanna dell’imputato per il delitto di rapina.
Le considerazioni del giudice di merito che, ai fini della recidiva, ha valutato
la gravità del nuovo reato commesso, considerato espressione di una accentuata
capacità a delinquere dell’imputato, valgono anche quale motivazione implicita
del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.

Avverso la sentenza di appello l’imputato personalmente ricorre deducendo

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