Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5379 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5379 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAIB CHANGAR N. IL 02/09/1983
avverso l’ordinanza n. 61/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di MANTOVA, del 06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 6.6.2012 il Tribunale di Mantova, in
composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza formulata da CHAIB Changar, di applicazione del regime del reato
continuato, relativamente ai reati giudicati con quattro sentenze emesse, due,
dal Tribunale di Mantova il 10.1.2006 ed il 2.2.2006 per reati di violazione art.

2.7.2008 e 20.1.2011, per reati di violazione art. 73 dpr 309/90.
Il giudice a quo aveva rilevato che la richiesta non poteva essere accolta,
in ragione della distanza temporale dei reati fra loro e della mancanza di alcuno
spunto che potesse accreditare una unitaria determinazione.

Avverso tale ordinanza, il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione
per lamentare il fatto che non gli venga data la possibilità di reinserimento e
valorizzando la sua condotta carceraria.

Il ricorso è basato su motivi non specifici, del tutto disancorati dalla ratio
decidendi del provvedimento impugnato, che si risolvono in una reiterazione
dell’istanza che non è consentita nella sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.
p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.

14 c. 5 d.lgs. 286/1998, ed altre due dal gip del Tribunale di Mantova in data

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