Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5376 del 05/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5376 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RACCA MAURO N. IL 01/10/1958 parte offesa nel procedimento
c/
PIA ALDO N. IL 16/10/1945
avverso il decreto n. 1978/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
16/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/5~44e le conclusioni del PG Dott. 4 t0
cylk_
CAll e-9 C9 .2′ L/ Y»i m tr-D-2 ka e.,, (727-

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 15 ottobre 2014 il GIP del Tribunale di Asti, dichiaratq
inammissibile l’opposizione presentata dalla parte offesa Racca Mauro perché non era stata
indicata alcun q investigaziont suppletivq, ha provveduto all’archiviazione del procedimento a
carico di Pia Aldo indagato per violazione dell’art. 644 c.p.

Ricorre per cassazione il difensore della parte offesa deducendo violazione dell’articolo 410
codice di procedura penale per omessa fissazione dell’udienza camerale. Sostiene che alle
pagine 4 e 5 dell’atto di opposizione erano chiaramente indicati gli oggetti dell’investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova con tanto di indicazioni testimoniali nuove e richiamo ai
documenti prodotti nell’atto di denuncia-querela.
L’indagato a mezzo di difensore depositava memoria con la quale chiedeva l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte il giudizio di ammissibilità
dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la
specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti
(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003 – Giuliano; conf. Cass. sez. 4
10.10.2001 – Bic; Cass. sez. 6 n. 19618 del 19.3.2004; Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008).
La disciplina dettata dall’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo
idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in
tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr.
sent. Corte Cost. n. 95/1997). Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il
giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell’art.
410 c.p.p., comma 3, e art. 409 c.p.p., comma 2, risulta chiaramente che, a seguito
dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la “regola” è l’instaurazione del contraddittorio e
che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 è consentito
provvedere.
Nel caso in esame correttamente è stata dichiarata inammissibile l’opposizione stante la
assoluta genericità degli atti di indagine richiesti. Il ricorrente non ha neppure indicato quali
sarebbero state le indagini suppletive pertinenti e rilevanti in ordine al tema sottoposto al
vaglio del giudice né in che modo avrebbero potuto incidere sulla fondatezza della notizia di
reato.

t/2-/

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 euro

P.Q.M.

e al versamento della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 5.12.2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA