Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5374 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5374 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data Udienza: 20/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BADIOLI FABIO N. IL 06/06/1967
avverso l’ordinanza n. 1443/2006 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

A

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.2.2013

il Giudice delle indagini preliminari del

Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta, presentata da Badioli Fabio, di applicazione della disciplina della
continuazione in sede esecutiva, atteso che essa era stata espressamente
esclusa dal giudice della cognizione.
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso,
ribadendo che i reati commessi sono della stessa indole e trovano una causa

forma” il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione effettuata
in grado di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il giudice
dell’esecuzione correttamente rilevato la sussistenza del divieto normativo al
riconoscimento della continuazione quando essa è stata esclusa dal giudice della
cognizione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013

comune nello stato di tossicodipendenza, e dovendosi considerare un “vizio di

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