Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5374 del 14/11/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5374 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURGIA GIANNI N. IL 06/12/1975
avverso l’ordinanza n. 134/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
03/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
l’e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 14/11/2014

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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Cagliari, adito
ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza coercitiva emessa in data
3.6.2014, con la quale il GIP della stessa città aveva applicato a GIANNI
MURGIA, in atti generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere per i
reati di partecipazione ad associazione per delinquere, furto, porto e detenzione
illegale di armi comuni da sparo, ricettazione ed altro, valorizzando gli esiti

dalla P.G. operante nel corso delle ulteriori attività di indagine preliminare.
Contro tale provvedimento, l’indagato (personalmente) ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.
c.p.p.:
I /IV – violazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. C) e C)bis, c.p.p. e vizi di motivazione quanto al necessario quadro indiziario, alla
valutazione inerente alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura
(lamentando che l’ordinanza del GIP sarebbe nulla perché priva di autonoma
motivazione, riportando unicamente passi della richiesta del P.M., sia quanto
agli indizi di colpevolezza che quanto alle esigenze cautelari, e che non si
sarebbe tenuto conto del lungo tempo trascorso dalle date di commissione dei
fatti oggetto di cautela).
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte
presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi
generici e comunque manifestamente infondati.

Il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e
pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta
con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno
pedissequamente le analoghe doglianze già proposte in sede di riesame ha
compiutamente indicato gli elementi valorizzati per ritenere:

delle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali, con i riscontri acquisiti

-

(f. 3 s.) l’integrazione del necessario quadro indiziario (essenzialmente

valorizzando gli elementi emersi dalle acquisite intercettazioni ambientali e
telefoniche, incensurabilmente interpretate – tra le tante, particolarmente
significativa la conversazione n. 24, intercettata in esecuzione del decreto n.
369/11 -, ed i riscontri acquisiti dalla P.G. operante nel corso delle ulteriori
attività di indagine preliminare, tra i quali di particolare rilievo appaiono il
rinvenimento di un fucile a canne mozze e di un ciclomotore di provenienza
furtiva in un ovile in accertata disponibilità dell’indagato e del fratello

– (f. 4 ss.) l’attualità ed il grado del ritenuto pericolo di recidiva
(essenzialmente valorizzando la pericolosità della stabile e rudimentale, ma
efficiente, organizzazione predisposta; la molteplicità dei fatti contestati – di per
sé indice di elevato pericolo di recidiva – e le loro allarmanti modalità,
compiutamente descritte e denotanti mancanza di freni inibitori; la palesata
stabile disponibilità ad intraprendere attività criminali eterogenee, desunta dagli
esiti delle intercettazioni incensurabilmente interpretate), motivatamente
desumendone la necessità dell’applicata misura, per l’inadeguatezza di ogni
altra misura meno afflittiva.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non
generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale
rivalutazione degli elementi considerati dal giudice di merito, e senza
documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.

Deve aggiungersi che, pur avendo il GIP – come è fisiologico – valorizzato gli
elementi posti dal P.M. a fondamento della richiesta cautelare, riproducendone i
passi ritenuti salienti, le valutazioni sue e del Tribunale del riesame – quanto
alla rilevanza di tali elementi – appaiono all’evidenza consapevolmente
autonome.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. C.p.p.

2

ALESSANDRO);

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, udienza camerale 14 novembre 2014

Il Presidente

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