Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5373 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5373 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HENCI HASSAN N. IL 26/11/1980
avverso l’ordinanza n. 123/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 aprile 2012 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna, giudice dell’esecuzione, ha dichiarato
inammissibile la domanda proposta da Henci (o Henchi) Hassan, diretta ad
ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in
materia di sostanze stupefacenti, commessi, il primo, dal 31 ottobre al 16
novembre 2006; e il secondo il 20 aprile 2007.

analoga domanda già respinta con provvedimento del 17 ottobre 2011, di
cui trascriveva il contenuto.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
l’Henci tramite il difensore, il quale deduce violazione degli artt. 671,
comma 1, 666, comma 2, e 125 cod. proc. pen., e 81 cpv. cod. pen.; e il
vizio della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché formula censure non consentite nel
giudizio di legittimità.
Alla

ratio decidendi

del provvedimento impugnato (reiterazione di

analoga istanza già respinta in via definitiva) il ricorrente oppone la
ripresentazione degli elementi dimostrativi, a suo avviso, dell’unicità del
disegno criminoso tra tutti i reati per cui è stato separatamente giudicato e
condannato, offrendone una interpretazione diversa rispetto a quella del
primo giudice dell’esecuzione e diffondendosi nell’illustrazione delle
modalità esecutive dei reati, richiamando il suo concorrente in più
violazioni, tale Merlin William, il quale sarebbe stato erroneamente ignorato
dal decidente, laddove ha affermato la diversità delle modalità esecutive e
dei partecipanti ai vari reati.
Il ricorso si risolve, in definitiva, in un’impugnazione postuma e nel
merito della prima negativa decisione, già definitiva, sulla base dei
medesimi elementi già presenti nel primo procedimento che sarebbero stati
travisati dal giudice.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art.

616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
i

Il giudice ha rilevato che la richiesta costituiva mera riproposizione di

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

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