Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5373 del 14/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5373 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITZALIS MAURO N. IL 11/07/1991
avverso l’ordinanza n. 127/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
&sentite le conclusioni del PG/ Dott.
alte: o a_e

ak■
eitZ ti? n/L eek
4-tco A,z,}0A.4.Zo
ckato ,Q.’ a.cciez GuLzio;
ukt.

_e4 s so c Itt

&a in. Uni) o

eiL.,_+0
A Lal seuv,

ItailuAlArbo,

Data Udienza: 14/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Cagliari, adito
ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza coercitiva emessa in data
3.6.2014, con la quale il GIP della stessa città aveva applicato a MAURO
PITZALIS, in atti generalizzato, la misura cautelare della custodia in carcere per
i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, tentata rapina, lesioni
aggravate, furto, porto illegale di arma comune, ricettazione ed altro,

con i riscontri acquisiti dalla P.G. operante nel corso delle ulteriori attività di
indagine preliminare.
Con l’istanza di riesame, l’indagato aveva chiesto l’annullamento della misura
impugnata od in alternativa la concessione degli AA.DD.
Contro tale provvedimento, l’indagato (con l’ausilio di un difensore iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il
seguente motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
– violazione dell’art. 292, comma 2, lett. C), c.p.p. e manifesta illogicità della
motivazione quanto alla valutazione inerente alle ritenute esigenze cautelari
(invocando, tra l’altro, gli esiti di una certificazione negativa di carichi
pendenti).
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti
presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi
generici e comunque manifestamente infondati.

Il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e
pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta
con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno
pedissequamente le analoghe doglianze già proposte in sede di riesame (dove
aveva contestato l’attualità delle esigenze cautelarì ritenute, risalendo i fatti
oggetto di cautela al 2011, ed in considerazione dell’assenza di ulteriori

valorizzando gli esiti delle acquisite intercettazioni telefoniche ed ambientali,

successive condotte criminose, oltre che della propria giovane età) ha
compiutamente indicato (f. 4 ss.) gli elementi valorizzati per ritenere l’attualità
ed il grado del ritenuto pericolo di recidiva (in particolare, le allarmanti modalità
dei reiterati fatti criminosi ascrivibili all’indagato, compiutamente descritte e
denotanti, nonostante la giovane età, mancanza di freni inibitori e «tendenza
a ricercare facili ed illeciti guadagni che, se non arginata, con ogni probabilità si
realizzerà in ulteriori condotte criminose, nonché la palesata stabile disponibilità
ad intraprendere attività criminali eterogenee, desunta dagli esiti delle

nonostante la risalenza dei fatti al 2011 – la necessità dell’applicata misura, per
l’inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva.

A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non
generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale
rivalutazione degli elementi considerati dal giudice di merito, e senza
documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. C.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, udienza camerale 14 novembre 2014

Il Consig iere estensore

Il Presidente

intercettazioni incensurabilmente interpretate), motivatamente desumendone –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA