Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5371 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5371 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
parte civile CETERA Gianluca n. Cariati il 5 marzo 1983
avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2013 dal giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Castrovillari nei confronti di
RIZZUTI Lucio n. Pietrapaola il 10 settembre 1977
CHIARELLI Giuseppe n. Mandatoriccio il 9 dicembre 1962

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Sante Spinaci, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio;
osserva:

Data Udienza: 05/11/2014

Considerato in fatto
1.

Con sentenza in data 7 novembre 2013 il giudice dell’udienza preliminare

del Tribunale di Castrovillari ha emesso sentenza di non luogo a procedere per
insussistenza del fatto nei confronti di Rizzuti Lucio in ordine ai delitti di tentata
estorsione continuata ai danni di Cetera Gianluca e Cetera Michele, commesso in
Mandatoriccio fino al 19 gennaio 2012 (data di presentazione della denuncia), e di

Chiarelli Giuseppe in ordine al reato di favoreggiamento personale commesso in
Rossano il 3 aprile 2012.
2.

Secondo la tesi accusatoria (desunta dal capo d’imputazione) il Rizzuti,

titolare di una concessionaria di auto, in più riprese aveva posto in essere un tentativo
di estorsione nei confronti di Cetera Michele e del figlio Cetera Gianluca i quali, dopo
l’acquisto da parte di Cetera Gianluca di un’autovettura Fiat Grande Punto al prezzo di
9.600,00 euro intestata alla sorella Cetera Antonella, erano stati minacciati della
mancata restituzione dei documenti di circolazione del veicolo, di cui il Rizzuti era
riuscito a rientrare in possesso con il pretesto di dover effettuare delle correzioni,
ottenendo da Cetera Michele il versamento di 200,00 euro rispetto all’iniziale somma
di 600,00 euro richiesta e pretendendo l’ulteriore somma di 400,00 euro; il Rizzuti,
inoltre, avrebbe consegnato al Cetera permessi di circolazione provvisori recanti
timbro e firma, falsi, del titolare dell’agenzia di pratiche auto Boccuti operante in
Mirto-Crosia (CS). Il Chiarelli, sempre secondo la tesi accusatoria, aveva commesso il
reato di favoreggiamento personale ascrittogli allorché, sentito il 3 aprile 2012 dalla
polizia giudiziaria nel corso delle indagini, aveva dichiarato circostanze false, cioè che
aveva ottenuto dall’intestataria dell’autovettura Cetera Antonella la richiesta di
procedere nella sua officina meccanica alla revisione del veicolo contestualmente alla
consegna della carta di circolazione, mentre in realtà la richiesta non era stata
sottoscritta dalla donna che nemmeno era stata mai in possesso della carta di
circolazione.
3.

Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto inattendibile la denuncia

sporta dai Cetera alla luce di una serie di “missive stragiudiziali” dalle quali risultava
che il Rizzuti aveva rifiutato di effettuare le riparazioni fuori garanzia richieste dai
denuncianti Cetera Michele e Cetera Gianluca sull’autovettura acquistata presso la sua
concessionaria e si era anche rifiutato di riacquistare il veicolo, ricevendo da parte dei
Cetera alla presenza di testimoni (Verbari Ioan e Formaro Cataldo) minacce di

falso materiale, commesso in Mandatoriccio il 18 luglio 2011, e nei confronti di

e

ritorsioni da mettere in atto “all’uscita dei loro germani dal carcere”.

Il giudice,

ritenendo non plausibile l’ipotizzato tentativo di estorsione, ha rilevato anche che non
risultavano rapporti tra l’agenzia di pratiche auto Boccuti e il Rizzuti e che la minaccia
non sarebbe stata comunque idonea in quanto i Cetera avrebbero potuto ovviare alla
mancata consegna da parte dell’imputato dei documenti di circolazione richiedendo un
duplicato del libretto di circolazione. Quanto al Chiarelli, nella sentenza impugnata si
osserva che non risultavano elementi circa una pregressa conoscenza tra il Chiarelli e

a riferire le circostanze della revisione dell’autovettura, pur non ricordando chi
esattamente si fosse presentato presso la sua officina per chiedere la revisione del
mezzo e senza che comunque risultasse la riconducibilità alla sua persona della falsa
firma di Cetera Antonella.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione, tramite il
suo difensore, la parte civile Cetera Gianluca deducendo l’inosservanza ed erronea
applicazione dell’art.425 cod.proc.pen. e il vizio della motivazione e il travisamento dei
fatti, degli atti processuali, delle risultanze istruttorie nonché il travisamento per
omissione e per invenzione e l’omessa valutazione di prova.
In particolare la parte civile ricorrente si duole che il giudice dell’udienza
preliminare abbia svolto considerazioni e valutazioni riservate al giudice del
dibattimento, inoltrandosi in un percorso argomentativo basato su gravi travisamenti
del fatto (il riferimento erroneo, già contenuto nel capo d’imputazione, al “secondo
denunciante Cetera Michele”, mentre unico denunciante era Cetera Gianluca il quale
era anche l’unico acquirente dell’autovettura; Cetera Michele -che era stato indicato
dal ricorrente, unico denunciante, come teste- si era costituito parte civile per poter
chiedere la sua estromissione dal processo sollecitando la modifica del capo
d’imputazione, ai sensi dell’art.423 cod.proc.pen., per l’erronea sua indicazione come
persona offesa; richiesta di “rettifica” dell’imputazione era stata avanzata anche
dall’attuale ricorrente Cetera Gianluca quanto alla mancata contestazione del reato di
truffa, relativo all’indebito pagamento di 200,00 euro ottenuto dal Rìzzuti mediante
raggiro consistente nel prospettare la necessità di correggere alcuni dati tecnici
contenuti nei documenti di circolazione del veicolo). Il ricorrente contesta inoltre la
ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata con riferimento alla
denuncia sporta dal Rizzuti nei confronti dei Cetera e all’asserita pendenza di un
procedimento penale a carico di costoro, mentre il medesimo giudice aveva già

il Rizzuti e circa i rapporti tra quest’ultimo e i Cetera, mentre l’imputato si era limitato

disposto in data 18 marzo 2013 l’archiviazione (travisamento per invenzione) e
lamenta altresì la mancata considerazione delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria da Cetera Michele anche in ordine ai rapporti tra l’agenzia Boccuti e il
Rizzuti (travisamento per omissione). Il ricorrente, infine, sostiene l’illogicità
dell’argomentazione relativa all’affermata inidoneità della minaccia, per avere cioè “i
Cetera” la possibilità di richiedere il duplicato del documento di circolazione che il
Rizzuti si era fatto consegnare con il pretesto della necessità di apportare correzioni,

congetture che si traducevano in difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto alla posizione dell’imputato Chiarelli nel ricorso si deduce l’inosservanza
ed erronea applicazione dell’art.425 cod.proc.pen., il vizio della motivazione per
travisamento per omissione consistente nella mancata considerazione, sia pure a fini
prognostici, delle dichiarazioni rese da Cetera Michele circa il fatto di essersi rivolto
personalmente al Chiarelli per la revisione del veicolo (era impossibile che si fosse
presentata Cetera Antonella, affetta da grave handicap), senza tener conto quindi che
Cetera Antonella non poteva aver sottoscritto la richiesta di revisione e che nemmeno
poteva averlo fatto Cetera Michele, analfabeta (come risultava dal verbale di
sommarie informazioni rese nel corso delle indagini) e incapace di apporre la falsa
firma di Cetera Antonella sulla richiesta di revisione (apposta in presenza del Chiarelli,
come lo stesso aveva dichiarato).
Sono state depositate memorie difensive nell’interesse dell’imputato Rizzuti
dall’avv. Francesco M. Cornicello e nell’interesse dell’imputato Chiarelli dall’avv.
Serafino Trento; in dette memorie si chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
della parte civile.
Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della
sentenza di non luogo a procedere può avere per oggetto solo la giustificazione
adottata dal giudice nel valutare gli elementi addotti dal pubblico ministero, e quindi la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l’accusa sia
sostenibile in giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ritenere che la

aggiungendo che l’asserita implausibilità della tesi accusatoria era fondata su mere

sentenza di non luogo procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare, anche dopo
le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conserva la
sua natura “processuale” di strumento destinato a verificare la sussistenza della
necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, sicché essa non è
consentita quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano
superabili in dibattimento (Cass. sez.II 6 novembre 2012 n.3180, P.M. in proc. Furlan;
sez.IV 19 aprile 2009 n.26410, Giganti; sez.IV 8 novembre 2007 n.47169, P.C. in

procedere, il giudice dell’udienza preliminare, in presenza di fonti di prova che si
prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve pertanto
limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e
gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di
tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Cass. sez.VI 24
gennaio 2014 n.6765, P.M. in proc. Luchi e altri).
Nella sentenza impugnata il giudice dell’udienza preliminare è pervenuto alla
pronuncia di non luogo a procedere sulla base di una valutazione di inattendibilità e di
astratta calunniosità della denuncia, attribuita erroneamente oltre che all’effettivo
denunciante Cetera Gianluca anche al padre di quest’ultimo delle cui dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti il giudice non ha
tenuto conto. Detta valutazione viene giustificata con riferimento al contenuto di non
meglio individuate missive stragiudiziali, riguardanti il contrasto insorto tra Cetera
Gianluca e l’imputato a distanza di tre anni dall’acquisto dell’autovettura intestata a
Cetera Antonella, e della minaccia che il Rizzuti aveva denunciato di aver ricevuto in
tale contesto da parte di Cetera Michele e Cetera Gianluca, episodio per il quale si
asseriva pendere procedimento penale.
Va tuttavia rilevato, riguardo alla denuncia presentata dal Rizzuti, che era stato
il medesimo giudice ad emettere il 18 marzo 2013 decreto di archiviazione, in data
quindi antecedente a quella della sentenza impugnata pronunciata il 7 novembre
2013, ritenendo la denuncia “non credibile per più ragioni” (tra queste, l’essere stata
presentata dal Rizzuti dopo essere venuto a conoscenza della denuncia presentata a
suo carico e l’essere stati indicati come testimoni due dipendenti dello stesso
denunciante, definiti “non imparziali e non indifferenti”). Il giudizio di inattendibilità (e
di astratta calunniosità), della denuncia di Cetera Gianluca risulta quindi fondato, oltre
che sulla documentazione stragiudiziale genericamente richiamata nella motivazione
della sentenza impugnata, anche sull’asserita (e smentita) pendenza di un

proc. Castellano e altro). Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a

procedimento penale a carico dei Cetera originato dalla denuncia del Rizzuti, che non
poteva costituire, perché insussistente, un idoneo elemento di valutazione. Ulteriore
vizio del percorso argomentativo svolto dal giudice di merito è costituito dal fatto che
non sia stato preso in considerazione quanto dichiarato nel corso delle indagini
preliminari da Cetera Michele, erroneamente assimilato quale denunciante al figlio
Cetera Gianluca.

minaccia di mancata restituzione dei documenti di circolazione, con riferimento alla
possibilità di richiedere il duplicato della carta di circolazione sulla quale tuttavia
sarebbe stato lo stesso Rizzuti a palesare la necessità di effettuare correzioni,
circostanza che avrebbe quindi reso inutile il rilascio del duplicato di un documento da
correggere.
Priva di contenuto dimostrativo e meramente assertiva è, infine, l’affermazione
del giudice dell’udienza preliminare circa la mancanza di “plausibilità della tentata
estorsione che avrebbe esposto un rivenditore affermato di auto al rischio di una
denuncia per la somma di euro 600,00 a distanza di qualche anno dal contratto di
compravendita”.
La parziale e superficiale valutazione delle risultanze investigative nei confronti
del Rizzuti impone, pertanto, un rinnovato esame delle stesse al limitato fine di
verificare se risulti indispensabile il passaggio alla fase dibattimentale, senza operare
tuttavia valutazioni di tipo sostanziale che spetterebbero eventualmente al giudice del
dibattimento.
Ad analoga conclusione la Corte ritiene di pervenire quanto alla connessa
posizione dell’imputato Chiarelli, apparendo indispensabile anche in questo caso che
vengano valutate, al fine che è quello proprio dell’udienza preliminare di valutare la
sostenibilità dell’accusa in giudizio, le dichiarazioni rese il 17 aprile 2012 alla polizia
giudiziaria, quale persona informata sui fatti, da Cetera Michele in merito
all’indicazione da parte del Rizzuti, per le operazioni di revisione dell’autovettura in
questione, dell’officina del Chiarelli, sul possesso da parte di quest’ultimo della carta
di circolazione che il Rizzuti aveva trattenuto, sulla mancata apposizione da parte sua
della firma della figlia Cetera Antonella in calce alla richiesta di revisione.
Si impone, pertanto, l’annullamento la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Castrovillari per il corso ulteriore.

tiì/,

A ciò si aggiunge l’apoditticità dell’argomentazione relativa all’inidoneità della

9P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari per il corso

ulteriore.

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