Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 537 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 537 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 06/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Ascolese Antonio

nato il 5.8.1977

awerso l’ordinanza del 19.4.2012
del Tribunale di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le condusioni del P. G., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile Il ricorso

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

– 8 GEN 2013

Il CAtfC WERE
ariani
L

1. Con ordinanza in data 19.4.2012 il Tribunale di Milano rigettava l’appello
proposto nell’interesse di Ascolese Antonio avverso il provvedimento del GIP del
Tribunale di Varese del 12.3.2012, con cui era stata respinta l’istanza di
revoca/sostituzione della misura cautelare in atto.
Premetteva Il Tribunale che l’Ascolese si trovava detenuto in regime carcerario, a
seguito di ordinanza emessa dal GIP di Varese il 10.2.2012, in relazione a
cinque episodi di violazione della legge sugli stupefacenti, e che,
nell’interrogatorio di garanzia, l’indagato aveva ammesso gli addebiti soltanto in
relazione a due degli episodi contestati.
Tanto premesso, rilevava il Tribunale che il devolutum riguardava soltanto il
profilo cautelare, per cui in relazione alle censure svolte in proposito doveva
valutarsi la fondatezza dell’impugnazione.
Secondo i Giudici del riesame sussisteva concreto ed attuale il pericolo di
condotte recidivanti e tale esigenza cautelare poteva essere salvaguardata solo
con la misura di massimo rigore in atto, come già condivisibilmente ritenuto dal
GIP. Dagli atti, infatti, emergeva una condotta delittuosa posta in essere in
termini di professionalità, ripetitività e non certo di marginalità, con conseguente
giudizio di spiccata pericolosità.
Condivisibile era anche la valutazione del GIP in ordine alla mancanza di
elementi nuovi e sopravvenuti tali da giustificare l’attenuazione della misura in
atto con altra meno afflittiva, non potendosi neppure prendere in considerazione
il decorso del tempo (stante la breve durata della carcerazione).
2. Ricorre per cassazione Ascolese Antonio, a mezzo del difensore, denunciando
la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
La difesa, come evidenziato dallo stesso Tribunale, aveva espressamente
riconosciuto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per cui in modo superfluo
l’ordinanza impugnata si sofferma sulla valutazione degli stessi al fine di sminuire
Il contributo dato dall’indagato alle Indagini, con la piena ammissione di
responsabilità in relazione a due episodi (dimostrando così di voler recidere ogni
residuo legame con i correi). Altrettanto illogicamente il Tribunale ha cercato di
vanificare la prova dello svolgimento di attività lavorativa già in atto al momento
dell’arresto ed ha escluso, con motivazione apodittica ed aprioristica, la
qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73 co.5 DPR 309/90. Né ha spiegato in
base a quale parametro ha ritenuto la brevità della durata della carcerazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente Infondato.
2. Va premesso in relazione alla sussistenza del quadro cautelare che il
provvedimento impugnato non riguarda un procedimento incidentale di riesame
al sensi dell’art.309 c.p.p., ma un procedimento di appello ex art.310 c.p.p.,
essendo stata l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di rigetto della
richiesta di revoca o di sostituzione della misura in atto.
Questa Corte, in tema di appello avverso misure cautelari, ha già più volte
affermato che la semplice “rivisitazione” del quadro cautelare non accompagnata
dal riferimento ad un fatto od un elemento nuovo (o comunque non
precedentemente valutato) e che sia legato da stretta interdipendenza con quelli
già esaminati, non può mai essere riguardata come un aspetto di novità tale da
influire in maniera decisiva sul materiale posto a base della misura restrittiva a
suo tempo applicata. Solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la
rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica
2

RITENUTO IN FATTO

3. Già il GIP, nel rigettare l’istanza, aveva evidenziato che non era stato dedotto
alcun elemento di novità rispetto a quelli già valutati in sede di applicazione della
misura cautelare, non tale potendosi considerare il mero decorso del tempo (“a
distanza di pochi giorni dall’applicazione della misura”).
Il Tribunale, peraltro, non si è limitato a dare atto della mancanza di ogni
elemento di novità, ma ha ripercorso, con motivazione ampia, il quadro
cautelare, rilevando che sussisteva concreto il pericolo di condotte recidivanti e
che l’unica misura adeguata era quella di massimo rigore in atti.
4. Il ricorrente, anche con il ricorso non deduce alcunchè in ordine agli elementi
di novità rispetto al quadro cautelare posto a base dell’ordinanza applicativa
della misura, ma propone una rivisitazione dello stesso sulla base di una diversa
valutazione delle acquisizione probatorie.
Non tiene conto, però, dei limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti
“de libertate”. Secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non
ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
Indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle
condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla
adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel
compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.sez.6
n.2146 del 25.5.1995).
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della
somma di euro 1.000,00.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art.94 comma 1 bis norme di attuazione c.p.p.
Così deciso in Roma il 6.12.2012

della misura stessa ( ex plurimis Cass.sez.4 n.878 del 28.5.1997, Vieira
Meirelles; sez.2, n.3415 del 17.9.1997, Nappa; sez.6 n.3649 del 18.12.1995,
Goliuso). In altri termini l’eventuale diversa valutazione di impugnazioni proposte
contro l’ordinanza cautelare non può essere affidato, ad un potere di
ripensamento affidato alla discrezionalità dell’organo, ma deve scaturire da
ragioni di fatto e dl diritto che rendono non più giustificabile la misura imposta.
Questa Corte ha anzi precisato che tale disciplina processuale non può essere
elusa…, nemmeno con l’artificio di provocare un ulteriore provvedimento (quello
di rigetto dell’Istanza di revoca da parte del GIP) e una successiva decisione di
appello ex art.310 c.p.p. sui medesimi presupposti genetici della misura
cautelare al fine di potere proporre, in ordine alla medesima “quaestio, il ricorso
per cassazione”(Cass.sez.6 n.23.1.1992, ric.Fummo). In definitiva solo la
sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già
apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura applicata”
(cfr.Cass.pen.sez.1 n.15906 del 19.1.2007; conf.sez.1 n.19521 del 15.4.2010).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA