Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5369 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5369 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALVARO CARMINE N. IL 16/06/1953
avverso l’ordinanza n. 386/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4.10.2012
il Tribunale di sorveglianza di Perugia
rigettava l’appello proposto da Alvaro Carmine contro il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza che disponeva l’applicazione della misura di sicurezza
della libertà vigilata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza Alvaro Carmine
personalmente proponeva ricorso per cassazione riservando al proprio difensore
la presentazione dei motivi.
Rilevato che i motivi non sono stati presentati , il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile a norma dell’art.591 comma 1 lett.c) cod.proc.pen..
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 500.
Così deciso in Roma il 20.9.2013
CONSIDERATO IN DIRITTO