Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5367 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5367 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI GIUSEPPE N. IL 07/09/1978
avverso la sentenza n. 494/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 1.10.2012, la corte d’appello di L’Aquila confermava la
pronuncia del Tribunale di Lanciano in data 16.11.2010, che aveva condannato alla
pena di mesi dieci di reclusione GUARNIERI Giuseppe, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per violazione
dell’art. 9 legge 1423/1956, per non essere stato trovato in orario notturno presso

che il sorvegliato speciale non aveva provato di assumere farmaci comportanti
sonnolenza, cosicchè non poteva essere ritenuto che il medesimo non avesse mai
sentito il campanello ripetutamente suonato dalle forze dell’ordine in sede di controlli.
Venivano nuovamente negate le circostanze attenuanti generiche , in ragione dei gravi
precedenti penali fatti registrare dall’imputato; veniva aggiunto che la sanzione non
poteva essere ulteriormente ridotta, poiché calcolata su base minima.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per dedurre erronea applicazione della legge penale e carenza di
motivazione. In particolare è stato rilevato che la corte avrebbe equivocato parlando di
udienza in camera di consiglio, laddove si trattò di pubblica udienza; inoltre la
motivazione sarebbe viziata, perché costruita su un sillogismo imperfetto.
I motivi di ricorso sono per lo più in fatto e comunque sono manifestamente
infondati. Infatti del tutto irrilevante è che sia stato errato nell’indicare l’udienza come
camerale laddove era stata pubblica, poiché nessuna ricaduta si è registrata sul
discorso giustificativo della sentenza. La corte ha correttamente rilevato come i plurimi
accertamenti non avevano portato a rintracciare l’imputato presso la sua abitazione in
orario notturno e che tale situazione non poteva essere giustificata con l’asserito uso
di psicofarmaci che non avrebbero consentito all’imputato di svegliarsi al suono del
campanello. La doglianza che si muove in un contesto di puro fatto, non tiene peraltro
conto che incombe all’imputato soggetto a misure di prevenzione di tenere un
contegno vigile, onde consentire l’effettuazione dei doverosi controlli, cosicchè è stato
corretto ritenerla inadeguata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Z

l’abitazione il 3, il 7 e 1’8 giugno 2008, a seguito di controlli mirati. La corte ribadiva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 1 if ?g 2.0 43
p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 20 Settembre 2013.

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