Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5363 del 22/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5363 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORMILE VINCENZO N. IL 09/11/1992
avverso la sentenza n. 17669/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/01/2015

-1- Tramite difensore, Mormile Vincenzo, già condannato, in abbreviato, con sentenza del tribunale
di Napoli, datata 17.5.20137.3.2008 alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa
per il delitto di tentata estorsione aggravata ex artt. 56, 629 c.p. e 7 1. n. 203/1991, ricorre per
cassazione avverso la sentenza della corte di appello della stessa città, datata 6.12.2013/20.3.2014,
che, in riforma della decisione di primo grado, riconosciuta l’ attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
“ritenuta equivalente all’aggravante delle più persone riunite” rideterminava la pena in anni tre,
mesi sei di reclusione e euro 800,00 di multa.
-2- Tre le ragioni di doglianza avanzate dalla difesa del ricorrente che richiama a sostegno l’art. 606
lett. b) ed e) codice di rito: a) erronea considerazione, ai fini del giudizio di equivalenza, della
circostanza aggravante delle più persone riunite, perchè già esclusa dal giudizio di primo grado; b)
vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 7 1. n. 203/1991 per non essere stata,
contrariamente agli assunti giudiziali, la condotta contestata contrassegnata dall’ uso della forza di
intimidazione di consorterie mafiose ; c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
ordine al diniego delle pur richieste attenuanti generiche, nonché in ordine alla mancata indicazione
dei criteri considerati ai fini della quantificazione della pena.
-3- Il ricorso è fondato con riferimento alla prima ragione di doglianza.
Invero sul punto il tribunale di Napoli ha ritenuto di escludere l’aggravante pur contestata perché la
minaccia non era stata attuata da più persone contemporaneamente presenti sul luogo.
Inammissibili le ulteriori due censure: la seconda per avere i giudici di merito rimarcato l’ uso del
metodo mafioso richiamando le modalità della richiesta estorsiva giustificata dal fatto di doversi, l’
estortore, “mettersi a posto” con il sistema di Fratte, con la forza di intimidazione del clan
camorristico operante nella zona; la terza perché il richiamo giudiziale alla “gravità dei fatti ed alle
modalità della condotta” blinda il discorso giustificativo giudiziale da ogni attacco censorio che
valorizzi la pur considerata incensuratezza dell ‘imputato, ovvero ancora l’ offerta di risarcimento
del danno anch’ essa considerata ma ai soli fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62
n. 6 c.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di equivale a tra la circostanza ex art. 62 ,
n.6 c.p. e l’aggravante di tui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p. e rW a ad altra sezione della corte di 1`
appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammis bile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 22.1.2015

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni , per l’ annullamento
con rinvio..

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