Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5363 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5363 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENCHI GIOVANNI BATTISTA N. IL 02/08/1974
avverso l’ordinanza n. 7201/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di BARI,
del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013


RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25.10.2012 il Magistrato di sorveglianza di Bari rigettava
la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio a norma dell’art.1 legge
n.199 del 2010, presentata da Genchi Giovanni betenuto a seguito della
sospensione della misura degli arresti domiciliari concessi a norma dell’art.656
comma 10 cod.proc.pen. .
Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione: contesta
l’episodio di avvenuta evasione al quale fa riferimento il provvedimento

riservando al difensore la presentazione ( non avvenuta) di altri motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente afferma genericamente l’insussistenza dell’episodio di evasione
del 11.9.2012, il cui concreto accadimento è già stata verificata e sanzionato
dal Magistrato di sorveglianza con la sospensione del beneficio degli arresti
domiciliari, senza specificare quali siano gli elementi idonei a contrastare la
ricostruzione della vicenda contenuta nel provvedimento impugnato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.

impugnato e chiede che gli venga concesso il beneficio ingiustamente negato,

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