Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53623 del 27/09/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53623 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

rota

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE mi:9j~

DI ROMA

nel procedimento a carico di:
A.A.

avverso la sentenza del 16/12/2016 del GUP PRESSO TRIB.MILITARE
ROMA

di

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato FABI DANIELE si associa alle conclusioni del PGM.e deposita decreto
per il giudizio GUP Roma.
L’avvocato COSTANZO ANDREA si associa alle conclusioni del PGM.

Data Udienza: 27/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Chiamato a giudicare sulla richiesta di rinvio a giudizio di A.A., Lgt. della guardia di finanza, accusato di concorso in

(artt. 61 n.9, 110 c.p., 3 1. 1383/1941,47 n. 2 e 4,215 c.p.m.p.) per
avere, in concorso col pari grado B.B., colluso con
R.R. e C.C., da queste ultime ricevendo la
somma complessiva di 30.000,00 euro affinché intercede presso un
funzionario dell’Agenzia delle Entrate, di nome “F.F.”, per
impedire accertamenti a carico della Biondini su fatturazioni false e
collegata evasione IVA, il GUP del Tribunale militare di Roma, con
sentenza del 16 dicembre 2016, dichiarava non luogo a procedere
nei confronti del A.A. con la formula “perché i fatto non
sussiste”.
2. A sostegno della decisione il GUP osservava che la collusione,
accertata in ogni suo elemento, non aveva sortito alcun effetto,
giacché intervenuti gli accertamenti dell’ufficio finanziario, tanto
che l’imputato fu costretto, insieme al predetto B.B., a restituire
le somme percepite, di guisa che, in assenza del risultato perseguito
con la collusione, non poteva ritenersi provato il reato. Rilevava
altresì il GUP che il destinatario della pressione oggetto
dell’accordo collusivo, il “F.F.” della imputazione,
nonostante una approfondita attività di indagine, non risultava
individuato, con la conseguenza processuale che la condotta
effettivamente accertata portava a concludere nel senso che, nella
specie non già di collusione ebbe a trattarsi, bensì di millantato
credito e che, comunque, del reato militare contestato non risultava

collusione pluriaggravata con estranei al fine di frodare la finanza

provato l’elemento psicologico. Di qui, altresì, ad avviso del GUP,
l’inutilità dell’esperimento dibattimentale, perché chiarito ogni
aspetto della vicenda e tenuto conto del dato processuale della
mancata identificmione del funzionario dell’Agenzia delle Entrate
che avrebbe dovuto consentire il soddisfacimento delle aspettative
illegittime della Biondini e, soprattutto, della impossibilità di

individuarlo.
3. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione il Procuratore
militare della Repubblica di Roma sviluppando due motivi di
impugnazione con i quali denuncia violazione di legge,
inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione, sul
duplice rilievo che: A) per la consumazione del reato di cui all’art.
3 1. 1383 del 1041 è necessario semplicemente che si realizzi la
condotta collusiva per raggiungere finalità contrarie alla legge e non
anche il conseguimento dello scopo voluto dai colludenti, B) il
GUP, in violazione del combinato disposto degli artt. 425 e 416
c.p.p., aveva espresso un giudizio di merito sulla fondatezza
dell’accusa di competenza del giudice del dibattimento e non già
una semplice delibazione circa la utilità o meno della cognizione
dibattimentale.
4. Con memoria difensiva depositata il 19 settembre 2017 l’avv.
Andrea Costanzo, difensore di fiducia dell’imputato, faceva
pervenire memoria con la quale denunciava che al co-difensore,
avv. Daniele Fabi, non era stato notificato né il ricorso né l’avviso
di udienza, e chiedeva che fosse dichiarata la nullità assoluta
dell’impugnativa del P.M..
5. Va preliminarmente dichiarata la infondatezza dell’eccezione
processuale, posto che entrambi gli avvocati di fiducia
2

dell’imputato, l’avv. Andrea Costanzo e l’avv. Daniele Fabi, sono
intervenuti all’udienza camerale fissata per il 27 settembre 2017,
qui svolgendo le rispettive difese e rappresentando le proprie
ragioni nell’interesse del A.A.. Secondo costante insegnamento
di questa Corte, peraltro, (cfr. Sez. 5, n. 12756 del 14/10/2016, Rv.
269703), in tema di comunicazioni al difensore, l’omessa

notificazione dell’ avviso di fissazione dell’udienza pubblica nel
giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell’imputato non dà
luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a
nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito,
con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184,
comma primo, cod. proc. pen., nel caso in cui il difensore non
avvisato compaia e svolga regolarmente il suo mandato (in ipotesi
analoga: Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Rv. 261529).
6. Venendo ora all’impugnazione proposta dal rappresentante della
pubblica accusa, esprime su di essa la Corte un giudizio di
manifesta infondatezza.
Come già innanzi precisato, le ragioni di doglianza illustrate dal
procuratore ricorrente attengono, per un verso, alla consumazione
della condotta di reato ed in particolare alla circostanza, ad avviso
dell’impugnante non considerata dal GUP, che essa mantiene la sua
rilevanza penale anche se la collusione non raggiunge lo scopo e,
par altro verso, ai poteri esercitati dal GUP ai sensi degli artt. 425 e
416 c.p.p., ad avviso dell’istante non contenuti nei limiti della mera
valutazione circa la utilità del dibattimento.
Orbene, ritiene il collegio che la prima censura si configuri in
termini eccentrici rispetto alla motivazione impugnata, la quale ha
escluso la ricorrenza della ipotesi accusatoria non già perché non
3

conseguita la finalità collusiva, ma perché la volontà con la quale
l’imputato accettò la somma versatagli dalla Biondini era quella
non già di colludere in suo favore, ma semplicemente di acquisire
una utilità millantando una conoscenza inesistente e non provata. Di
qui la successiva, logica conclusione della inutilità del dibattimento

per sostenere l’accusa relativa al reato contestato, insussistente, per
le ragioni dette, allo stato degli atti.
L’infondatez7a del primo motivo assorbe la censura successiva.
7. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso in esame va
dichiarato inammissibile.

P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, addì 27 settembre 2017

nel corso del quale nessun altro apporto probatorio era ipotizzabile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA