Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5360 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5360 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA CARMELO N. IL 01/04/1988
avverso la sentenza n. 1312/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 20/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 13.7.2012 la corte d’appello di Messina confermava la
pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 8.4.2009 di condanna
alla pena di mesi uno di arresto ed euro 150,00 di ammenda di VIOLA Carmelo, per il
reato di cui all’art. 4 legge 10/75, per avere portato fuori dalla propria abitazione un
coltello, senza giustificato motivo. La Corte rilevava che il reato in contestazione era

tasca, porto che non poteva essere giustificato sulla base della rappresentazione
dell’imputato (di aver dovuto riparare una persiana e di aver lasciato il coltello nella
tasca dei pantaloni, atteso che non venne rinvenuto in possesso di altri attrezzi più
idonei allo scopo).

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto
per dedurre manifesta illogicità della motivazione e mancata concessione
dell’attenuante di cui al cpv. art. 4 I. 110/75. Secondo la difesa non sarebbe stata
tenuta in considerazione la testimonianza Chiofano, secondo cui l’imputato aveva con sé
attrezzi da lavoro e quindi sarebbe congetturale la conclusione secondo cui il porto del
coltello non era giustificato. La circostanza giustificativa del porto avrebbe dovuto
portare a riconoscere la diminuente di cui al c. 3 art. 4 I. 110/75.

Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono da un lato non consentiti in sede di
legittimità e dell’altro sono manifestamente infondati, per un verso attenendo a
valutazioni su profili di fatto e censurando per l’altro verso un difetto di motivazione
insussistente, avendo la corte motivato sulla mancata valutazione del fatto in termini di
lievità, con il richiamo alle modalità della condotta ed alla personalità dell’imputato. Il
controllo in sede di legittimità si risolve del resto in una valutazione sulla reale
esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento
seguito, essendo preclusa la rilettura dei dati di fatto o l’adozione di nuovi e diversi
parametri preferiti a quelli adottati nei gradi di giudizio precedenti.

A fronte di motivi manifestamente infondati , che precludono l’instaurarsi di un
corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428,
Bracale), l’intervenuto decorso della prescrizione a seguito della pronuncia della
sentenza di secondo grado non può produrre alcun effetto estintivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento

2

r

indiscusso poiché l’imputato fu trovato fuori dalla propria abitazione con un coltello in

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 20.9.2013.

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