Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5360 del 05/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5360 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARRU GINO N. IL 03/06/1952
ARRU ROSINA N. IL 29/08/1946
CIMMINO CRISTINA
avverso la sentenza n. 620/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
30/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tf–Q/ìn’,0 F4–J7°L2e:i
,ycee
che ha concluso per „é /

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

A

Data Udienza: 05/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 30 aprile 2014 la Corte d’appello di Cagliari / in parziale riforma della
sentenza del locale Tribunale che il 18 maggio 2011 aveva condannato,,a ARRU’ Gino per i reati
di danneggiamento e minaccia ed ARRU’ Rosina per violenza privata; qualificato ai sensi
dell’articolo 581 codice penale il fatto contestato a Rosina ARRU’, riduceva la pena inflitta alla
stessa ad euro 180,00 di multa escludendo la sospensione condizionale della pena. Riduceva
anche la pena inflitta a d ARRU’ Gino ad euro 340,00 di multa. Confermava nel resto la

Ricorrono per Cassazione, a mezzo del difensore, gli imputati deducendo che la sentenza
impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 581 codice penale. Carenza e
illogicità della motivazione. Sostiene la difesa che la corte d’appello ha violato il
principio del contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputata in relazione alla diversa
ipotesi di reato ritenuta in sentenza. Rileva che il bene giuridico tutelato
dall’incriminazione ritenuta dai giudici d’appello deve essere individuato nella vita e
nell’incolumità della persona. La percossa equivale a colpo, battitura, urto violento che
produce nel soggetto passivo la sensazione fisica di dolore senza conseguenze
patologiche costituenti malattie. Elemento essenziale della condotta materiale è
pertanto quella diretta in modo violento ad invadere il corpo della vittima. Viene rilevato
che nel caso in esame alcuna sensazione fisica di dolore è mai stata lamentata dalla
persona offesa / che ha solo riferito di essere stata trattenuta in modo che le fosse
impedito di raggiungere ARRU’ Gino per interrompere l’azione di demolizione del muro.
Non ricorrono pertanto gli elementi costitutivi del reato perché non vi era nessuna
volontà di colpire.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione. Mancanza assoluta di motivazione in
ordine all’elemento psicologico del reato di danneggiamento. Si sostiene che non è stata
fornita la prova della condominialità del muro. Si ritiene comunque l’assenza di dolo
perché non c’era la consapevolezza da parte dell’imputato dell’altruità del bene;
3. vizio della motivazione con riguardo al reato di minaccia. Contesta la valutazione delle
prove. Sostiene che dagli atti non solo non emergono minacce di ARRU’ Gino a Cimrnino
Cristina ma neppure di ARRU’ Gino a Cimmino Giorgio,

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono in parte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa

sentenza impugnata

non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, non può non
rilevarsi che è pacifico che, la violenza privata assorbe la materialità delle percosse, che
consistono in atti di violenza alla persona di qualunque genere ed intensità che non producono
effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, come si è verificato nella specie (v.
Cass.n. 6430 de 12005 Rv. 231403;7 febbraio 1995, Pagano) , e che quindi nessuna violazione
del principio del contraddittorio si è realizzato con la derubricazione del reato di violenza

offesa per le spalle, nel reato di percosse che presuppone una violenza fisica realizzata in
qualsiasi formq e quindi anche con il violento trattenimento contestato.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità in ordine al reato di
danneggiamento, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della
Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado che si liquidano in
complessive C 1.500,00-oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA- in favore delle parti civili
CIMMINO Giorgio e CIMMINO Cristina,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e ciascuno al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese del grado che si liquidano in complessive C 1.500,00 oltre
rimborso spese forfettarie IVA e CPA in favore delle parti civili CIMMINO Giorgio e CIMMINO
Cristina
Così deliberato in Roma il 5.12.2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

privata, contestato come costrizione a tollerare l’opera di demolizione trattenendo la persona

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA