Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 536 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 536 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
nei confronti di:
1) PEDDIS MARIA N. IL 08/07/1951 * C/
avverso la sentenza n. 982312010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
10/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. /410,4
istt cif.53 –;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10/1/2011, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Maria Peddis, non accogliendo la richiesta
avanzata dal p.m. di emissione del decreto penale di condanna nei confronti del
predetto in ordine al reato di cui all’art. 2, co. 1 e 1 bis L. 638/83, per omesso
versamento delle ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte dì Appello di
Cagliari, con i seguenti motivi:
-violazione degli artt. 2, commi 1 e 1 bis, L. 638/83, 43 cod. pen., 129 cod. proc. pen.,
rilevando che il giudice ha disatteso la richiesta di emissione del decreto penale,
sostenendo la inutilità di un approfondimento dibattimentale in ordine all’elemento
soggettivo del reato, a suo giudizio carente, ed ha indicato quali elementi a supporto
del raggiunto convincimento l’irrisorio importo delle somme non versate, il periodo
limitato a cui si riferisce l’inadempimento, la carenza di volontà nell’imputato di
appropriarsi delle somme ritenute e non versate, elementi questi del tutto in
conferenti e che, comunque, non escluderebbero la responsabilità del datore di
lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La argomentazione motivazionale, sottoposta al vaglio di legittimità, si palesa del
tutto errata.
Osservasi che a seguito di richiesta di decreto penale, formulata dal p.m., a carico di
Maria Peddis in ordine al reato di cui all’art. 2, L. 638/83, per avere, in qualità di
datore di lavoro e titolare della omonima ditta, omesso di versare all’I.N.P.S. le
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori
dipendenti, per un ammontare complessivo di euro 1.408,00, il Gip presso il
Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10/1/2011, ha dichiarato non doversi
procedere perché il fatto non costituisce reato.
A sostegno della affermata assoluzione il decidente ha evidenziato che non ricorre
l’elemento psicologico del reato, in quanto, nella specie, le circostanze non fanno
emergere alcuna volontà appropriativa degli importi trattenuti; peraltro, l’imputata

dipendenti, per un importo di euro 1.408,00.

ha omesso di versare i contributi solo in modo episodico e per un periodo di tempo
limitato.
Come eccepito in ricorso la motivazione appare del tutto illogica e contraddittoria,
sia in ordine alla somma non versata all’ente previdenziale, sia in relazione al tempo
limitato relativo alla omissione del dovuto versamento, sia soprattutto alla ritenuta
insussistenza della concretizzazione del reato e all’elemento psicologico che connota
lo stesso, visto che l’omesso versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti, ipso iure, cristallizza l’illecito previsto e punito dall’art. 2,
co. 1 e 1 bis, L. 638/83.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti
al Tribunale di Cagliari, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame in
dipendenza delle osservazioni, ut supra, svolte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

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