Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5358 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5358 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
XUE BN N. IL 12/12/1980
avverso la sentenza n. 30/2010 GIUDICE DI PACE di PRATO, del
08/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 8.3.2011 il Giudice di pace di Prato dichiarava Xue Bin
colpevole del reato previsto dall’arti° bis d.lgs. n.286 del 1998 ( ingresso o
comunque permanenza illegale nel territorio nazionale, commesso il 9.9.2009 )
condannandolo alla pena di euro 3.500 di ammenda.
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Firenze ricorre deducendo: 1) inapplicabilità della norma contenuta nell’arti° bis
legge n.286 del 1998 a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva comunitaria

o meno l’espulsione dell’interessato.
Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria di adesione al ricorso
del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di giustizia UE, I sezione, con la sentenza 6 dicembre 2012, Sagor
(causa C-430/11) ha affermato che la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “non osta alla normativa di uno
Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con
una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione”. Tale orientamento è
stato ribadito dalla Corte di giustizia UE con l’ordinanza 21.3.2013,Mbaye,
(causa C-522/11) in cui ha riaffermato la compatibilità del reato
contravvenzionale previsto dall’art.10 bis del d.lgs n. 286 del 1998 con la
Direttiva rimpatri, la quale non osta alla sussistenza del reato di clandestinità ed
alla conseguente condanna a pena pecuniaria, né alla sostituzione di questa con
la pena dell’espulsione immediata, purché quest’ultima sia disposta nei limiti di
cui all’art.7,par.4 della Direttiva. (in senso conforme Sez. 1, n. 951 del
22/11/2011 – dep. 13/01/2012, Gueye, Rv. 251671).
L’art.10bis legge n.286 del 1998 non demanda al giudice di svolgere
accertamenti in ordine all’eventualità che lo straniero sia stato espulso nelle
more del processo, ma pone a carico del questore l’onere di comunicare
all’autorità giudiziaria l’eventuale esecuzione dell’espulsione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.

n.115/2008;2) il giudice ha omesso di accertare se nel frattempo sia intervenuta

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