Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5357 del 14/11/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5357 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRANO GIOVANNI N. IL 25/05/1971
avverso la sentenza n. 17834/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gueLdeo
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che ha concluso per 2 . q t:44.4.
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<2.-t h î Data Udienza: 14/11/2014 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 27.3.2013 dal GUP del Tribunale di Torre Annunziata, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato GIOVANNI BRANO, in atti generalizzato, colpevole di rapina aggravata e lesioni aggravate in continuazione, condannandolo - con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - alla pena ritenuta di Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I/II - mancanza, contraddittorietà e/o carenza di motivazione - manifesta illogicità della motivazione - violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p. ed 81 c.p. (lamentando l'ingiustificata eccessività dell'aumento per la continuazione e la mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), peraltro inammissibilmente formulate lamentando alternativamente ed indistintamente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329), ed in modo del tutto assertivo, e comunque manifestamente infondato. Invero, in virtù della ritenuta recidiva, le riconosciute circostanze attenuanti generiche potevano - ex art. 69, comma 4, c.p. - risultare non più che equivalenti (esse, inoltre, non avrebbero potuto essere "bilanciate" con la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, lett. 3-bis, c.p., per legge giustizia. sottratta al "bilanciamento"), e l'operato aumento per la continuazione è risultato inferiore a quello dovuto ex art. 81, comma 4, c.p. In sostanza, il difensore del ricorrente si duole di statuizioni a sé favorevoli, invocando inesistenti violazioni di legge, e trascurando insistentemente quanto dalle stesse norme invocate stabilito, pur dovendo esserne necessariamente consapevole, per averlo la sentenza impugnata spiegato con chiarezza estrema (f. 4 ss.): tutto questo, pur considerata la sembra conciliarsi con la funzione costituzionale del sindacato di legittimità. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della notevolissima entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 14.11.2014 necessaria ed indiscutibile intangibilità dell'esercizio del diritto di difesa, mal

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