Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5356 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5356 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUGNO ANDREA N. IL 29/03/1990
avverso l’ordinanza n. 899/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.7.2012
il Tribunale di sorveglianza di
Catania
rigettava il reclamo proposto da Cugno Andrea contro il provvedimento adottato
il 24.11.2011 dal Magistrato di sorveglianza che rigettava l’istanza di
liberazione anticipata .
Avverso l’ordinanza del Tribunale il condannato personalmente dichiara di
proporre ricorso per cassazione riservando la presentazione dei motivi al proprio
difensore.
Rilevato che
i motivi a sostegno dell’impugnazione non sono stati
presentati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.591
comma 1 lett.c) cod.proc.pen.
Ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di cinquecento
euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di cinquecento euro.
Così deciso in Roma il 20.9.2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO