Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5354 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5354 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OSTUNI PIETRO N. IL 29/11/1972
avverso l’ordinanza n. 478/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.
< ra Co 0-41A-MC.42 Uditi d = sor Avv.; Data Udienza: 10/12/2014 Ritenuto in fatto 1. All'esito della camera di consiglio del 27/06/2014, con dispositivo depositato il giorno seguente, il Tribunale di Lecce, decidendo a seguito di cassazione con rinvio della precedente decisione del medesimo ufficio, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Pietro Ostuni avverso l'ordinanza del 24/07/2013, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brindisi aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. relazione al delitto di cui all'art. 75 d. igs. n. 159 del 2011, ha rilevato: a) che il quadro indiziario si era consolidato, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 09/04/2014, che aveva pronunciato la condanna dell'imputato alla pena di mesi nove di reclusione; b) che non erano stati evidenziati elementi di novità idonei ad incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte dello spiccato pericolo di reiterazione, comprovato dai numerosi precedenti penali, anche specifici, e dal carico pendente per detenzione di armi; c) che, per tali ragioni, i pochi mesi di custodia cautelare presofferta non esprimevano, in assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica, un'attenuazione delle medesime esigenze cautelari. 2. Nell'interesse dell'Ostuni è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione dell'art. 275, comma 1-bis e 2-bis, cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali, per avere il Tribunale trascurato di considerare che la pena inflitta, all'esito del giudizio di primo grado, all'Ostuni per il reato contestato (nove mesi di reclusione) smentiva in concreto la prognosi operata nel titolo genetico della misura cautelare e incideva sulla proporzionalità della stessa, anche in ragione del periodo di detenzione preventiva presofferto. Sotto altro profilo, si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in relazione al comma 2-bis dell'art. 275 del codice di rito, entrato in vigore il 28/06/2014, ossia lo stesso giorno in cui era stato depositato il dispositivo del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato. Premesso che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 1 Il Tribunale, premesso che l'Ostuni era stato sottoposto a custodia cautelare, in 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324), rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non considera in modo specifico l'incidenza che la concreta pena irrogata assume nella valutazione di proporzionalità della misura applicata. In conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Deve peraltro aggiungersi che la pendenza del procedimento avente ad oggetto la verifica della rispondenza della misura cautelare ai presupposti individuati dal esauriti, dovendo il controllo giurisdizionale essere effettuato alla stregua della normativa vigente. Ne discende che, in sede di rinvio, il giudice dovrà tenere conto dei criteri di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 10/12/2014 Il Componente estensore 1-ter, disp. legislatore, comporta che non può neppure in astratto farsi questione di rapporti

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