Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5353 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5353 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANFRETTA GIUSEPPE ORLANDO N. IL 14/02/1954
avverso l’ordinanza n. 2704/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VARESE, del 25/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s,Oe le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/11/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 25/11/2013 il G.u.p. del Tribunale di Varese ha rigettato

l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da
Giuseppe Orlando Zanfretta avverso la decisione del P.M. di negare la

restituzione dei documenti di circolazione di un veicolo nella disponibilità
dell’imputato.
Il giudice, rilevato che il sequestro aveva natura probatoria e che con
l’opposizione possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la

istruttorie, ha ritenuto queste ultime non cessate, dal momento che i documenti
in esame assolvevano ad uno specifico scopo probatorio, in diretta dipendenza
dalla ritenuta illiceità delle condotte inerenti la gestione amministrativa del
veicolo in questione e, comunque, erano possibile oggetto di provvedimenti di
cui agli artt. 240 cod. pen. o 537 cod. proc. pen.
2. Lo Zanfretta ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 355 cod. proc. pen.,
sottolineando che il giudice, nel respingere l’opposizione proposta, non aveva
considerato il procedimento di opposizione di cui all’art. 263 cod. proc. pen. era
stato promosso, in quanto il sequestro era divenuto inefficace, non essendo mai
intervenuta la convalida del P.M.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 125, comma 3, 253,
comma 2 e 262 cod. proc. pen., rilevando che il decreto di sequestro probatorio,
al pari del diniego dell’istanza di restituzione, deve essere adeguatamente
motivato in ordine alla finalità probatoria perseguita.
Nel caso di specie, lo Zanfretta è imputato del reato di tentativo di corruzione e
di tentativo di falso ideologico: escluso che la documentazione della quale si era
chiesta la restituzione costituisse corpo di reato, attesa la non controversa
genuinità, rimanevano inesplicate, secondo il ricorrente, le finalità probatorie
idonee a sorreggere la misura.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, sempre in relazione alla
finalità perseguita con la misura cautelare contestata, sottolineando che il G.i.p.
di Varese aveva in relazione alla documentazione di altri veicoli di proprietà dei
coimputati, ordinato la restituzione degli originali, ritenendo cessate le esigenze
probatorie.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
È certamente esatto che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, in
tema di sequestro probatorio, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di
1

cessazione della necessità di mantenere il vincolo in relazione alle esigenze

rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili
esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di
prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono
essere fatte valere con la richiesta di riesame (di recente, v. Sez. 2, n. 45343 del
16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489); ma è anche vero che, nella specie, il
ricorrente aveva posto in radice la questione – in questa sede, non rileva se
fondata o non – della sopravvenuta inefficacia del sequestro operato dalla Polizia
giudiziaria, per mancanza della convalida, questione che coinvolge la

Gaeta, Rv. 258074) del decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Varese del 07/11/2012, che aveva delegato la P.G. a sequestrare i corpi di
reato e le cose pertinenti al reato, e dei rapporti con il conseguente sequestro

operato dalla P.G. in data 16/11/2012.
Laddove, infatti, venga operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia
predeternninabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non
intervenga da parte dell’autorità giudiziaria né convalida del sequestro né
restituzione delle cose sequestrate, l’interessato dovrà chiedere la restituzione
dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potrà attivare il ricorso di cui all’art.
263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., essendo invece inammissibile il procedimento
di riesame (v. Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta, Rv. 258074).
Siffatta questione non è stata in alcun modo esaminata dal provvedimento
impugnato.
2. Fondati sono anche i restanti due motivi, tra loro logicamente connessi, che,
in ogni caso, lamentano la carenza motivazionale (profilo certamente deducibile
con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giudice, a norma
dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull’opposizione degli
interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione

delle “cose” in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti: Sez. U, n.
9857 del 30/10/2008 – dep. 04/03/2009, Manesi, Rv. 242290), in relazione alla
sussistenza del permanere delle esigenze probatorie.
Le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, nella loro genericità, non
consentono di verificare quali siano siffatte esigenze e come esse si correlino alle
concrete contestazioni che concernono il ricorrente.
3. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo
esame, al G.u.p. del Tribunale di Varese.

ricostruzione del significato e della portata (v. Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013,

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma il 27/11/2014

Il Componente estensore

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