Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5352 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5352 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCUCCI NATALINO N. IL 06/02/1966
avverso l’ordinanza n. 112/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. Al\r2 l’o
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Ud i difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 17/01/2014 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato la
richiesta proposta nell’interesse di Natalino Marcucci, intesa ad ottenere la
restituzione nel termine per appellare la sentenza del G.u.p. del Tribunale di
Chieti del 26/09/2012, sul presupposto che l’imputato non aveva mai ricevuto
presso la propria abitazione l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza
contumaciale.
La Corte territoriale ha rilevato: a) che il Marcucci aveva avuto piena conoscenza

dall’esistenza di una procura speciale, datata 07/05/2012, sottoscritta dal primo
e finalizzata alla presentazione dell’istanza di definizione del procedimento stesso
con il rito abbreviato; b) che, a fronte della personale notifica della sentenza
all’imputato contumace, gli elementi indicati dall’istante non erano idonei a
dimostrare la incolpevole ignoranza della sentenza che il primo intendeva
impugnare.
2. Nell’interesse del Marcucci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 174, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, anche a voler aderire a

quanto affermato dalla Corte d’appello in ordine all’effettiva conoscenza della
sentenza da parte dell’imputato, comunque non era ravvisabile, nel
provvedimento impugnato, alcuna considerazione avente ad oggetto la
volontaria rinuncia del Marcucci a comparire o ad impugnare.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.
8 della I. n. 890 del 1982, rilevando che al Marcucci non era stata inviata, a cura
di Poste s.p.a., la seconda raccomandata che lo informava della giacenza
dell’avviso di deposito e dell’estratto contumaciale presso l’ufficio postale.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.
175, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando, da un lato, che l’effettiva
conoscenza richiesta dalla norma appena citata si pone su un piano diverso da
quello del rispetto delle forme processuali e, dall’altro, che comunque all’effettiva
conoscenza deve accompagnarsi la volontaria rinuncia dell’imputato a proporre
impugnazione.

Considerato in diritto
1. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente per ragioni di
ordine logico, è fondato.
Osserva, al riguardo, il Collegio che l’istanza presentata nell’interesse del
Marcucci era rivolta in primo luogo a denunciare la mancata notifica dell’estratto

1

del procedimento conclusosi con la sentenza di primo grado, come dimostrato

contumaciale della sentenza e, pertanto, la mancata formazione del titolo
irrevocabile, con conseguente proposizione di impugnazione tardiva.
E, in effetti, la denuncia di nullità della notificazione della sentenza contumaciale
non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione, perché
questa presuppone la ritualità della notifica, ma giustifica il ricorso allo
strumento dell’impugnazione tardiva (Sez. 2, n. 19646 del 29/03/2007,
Mbengue, Rv. 236660; v. anche Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv.
257028).

provvedimento impugnato – non è dato cogliere alcuna motivazione da parte
della Corte territoriale, che indugia sulla subordinata richiesta di restituzione nel
termine, la quale, invece, per le ragioni sopra ricordate presuppone la regolarità
della notifica dell’estratto contumaciale della decisione.
2. Ne discende l’assorbimento del primo e del terzo motivo, rivolti appunto
contro il rigetto della richiesta subordinata, e l’annullamento del provvedimento
impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di
L’Aquila.
Così deciso in Roma il 27/11/2014
Il Componente estensore

Su tale preliminare profilo – riportato anche nella parte iniziale del

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