Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5351 del 18/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5351 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPATALINO CIRO N. IL 07/02/1952
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
avverso l’ordinanza n. 1218/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
12/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore dell’imputato Spatalino Ciro ed il difensore del responsabile civile, Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. propongono separati ricorsi per cassazione contro il
provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Padova, in data 12 giugno
2013, disponeva correggersi la sentenza emessa da quel Tribunale, in data 27 marzo
2013, nei confronti del predetto Spatalino, con l’aggiunta delle conclusioni del

2. I ricorrenti lamentano l’abnormità del provvedimento di correzione in quanto emesso
dall’organo monocratico e non dal collegio e, in ogni caso, la nullità dello stesso, in
quanto adottato senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, in violazione
dell’articolo 127 del codice di rito e senza il rispetto della competenza funzionale della
Corte d’Appello, essendo quest’ultima già stata investita dell’impugnazione della
sentenza.
3. Il Sostituto Procuratore generale con parere del 9 gennaio 2014 conclude chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato merita censura.
1. Il difensore di Spatalino Ciro, ritenuto responsabile dei reati di truffa pluriaggravata e
bancarotta, con sentenza emessa in data 27 marzo 2013 dal Tribunale di Padova, in
composizione collegiale, con il primo motivo deduce l’abnormità dell’ordinanza di
correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza citata, per essere stata, la
stessa, emessa dal Presidente, sebbene la sentenza sia stata adottata dal Tribunale in
composizione collegiale.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della predetta ordinanza di correzione perché
emessa dal Giudice nonostante la precedente presentazione dell’impugnazione, con ciò
violando l’articolo 130 del codice di rito, che prevede che la richiesta di correzione
debba essere disposta dalla Corte d’Appello.
3. Con il terzo motivo deduce nullità dell’ordinanza per violazione dell’articolo 127 poiché,
anche per il procedimento di correzione dell’errore materiale, il giudice competente
avrebbe dovuto fissare la comparizione delle parti.
4. Il difensore del responsabile civile, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il primo
motivo lamenta violazione degli artt. 130 e 547 del codice di rito, con riferimento alla
competenza funzionale e inderogabile della Corte d’Appello di Venezia, già

responsabile civile, pretermesse nel testo originario.

tempestivamente adita, sia dalla parte ricorrente, che dall’imputato e dalle altre parti
civili.
5. Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 127 e seguenti c.p.p. in forza dei
quali la correzione dell’errore materiale avrebbe dovuto essere operata in camera di
consiglio, previa comparizione delle parti. Aggiunge che la difesa, con l’atto di appello,
aveva già rivolto alla Corte competente apposita istanza, volta a verificare l’incidenza

6. Con il quarto motivo deduce l’abnormità del provvedimento di correzione impugnato, in
quanto emesso dal solo Presidente in composizione monocratica.
7. Con il quinto motivo lamenta l’alterazione del testo originale della sentenza, poiché il
provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale risulta vergato su un foglio
originariamente del tutto mancante nel testo della sentenza, così come pubblicata a
seguito dell’originario deposito del 15 aprile 2013.
8. I motivi appaiono fondati. Rileva questa Corte che nulla vieta che la sentenza di merito
possa essere corretta, ma solo osservando le disposizioni in tema di procedimento,
competenza e composizione dell’organo giudicante. Conseguentemente i vizi dedotti
sono tutto rilevanti e determinano l’annullamento senza rinvio della decisione
impugnata.
9. Ricorre certamente abnormità del provvedimento, come rilevato con il primo motivo del
ricorso nell’interesse di Spatalino e con il terzo e quarto motivo del ricorso nell’interesse
del Monte dei Paschi di Siena, sotto il profilo dell’emissione del provvedimento, nella
forma del decreto, adottato dal Presidente in composizione monocratica.
10.Sono fondati il terzo motivo proposto nell’interesse di Spatalino e il secondo motivo del
ricorso presentato nell’interesse dell’istituto di credito, poiché il provvedimento avrebbe
dovuto essere adottato previa fissazione dell’udienza camerale con avviso alle parti,
sicché l’omesso rispetto di tali forme comportava una nullità di ordine generale del
provvedimento.
11.Meritano accoglimento il secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa dell’imputato
e il primo motivo del ricorso nell’interesse del Monte dei Paschi di Siena, poiché
competente ad emettere il provvedimento era la Corte d’Appello di Venezia, in quanto
già investita del gravame, sicché esso deve essere considerato affetto da nullità
assoluta, per difetto di competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e
grado del processo.
12.Tali doglianze risultano assorbenti rispetto alle altre questioni proposte.

della rilevata omessa trascrizione delle conclusioni, proprie e della difesa dell’imputato.

13.In conclusione, il decreto impugnato va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma il 18/11/2014

Il Consigliere estensore

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