Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5350 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5350 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUBIA ORAZIO N. IL 30/10/1959
avverso l’ordinanza n. 7482/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 4 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto la domanda di detenzione domiciliare, proposta da Trubia
Orazio, collaboratore di giustizia dal 1999, con fine pena al 29/11/2026.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto la mancanza di concreto

detenzione domiciliare già concessa al Trubia, per aver commesso, nel corso
dell’esecuzione, il grave reato di tentata estorsione per cui era stato
condannato, in primo grado, alla pena di anni tre di reclusione, giusta sentenza
del Tribunale di Verbania del 17/11/2009.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Trubia tramite il difensore, il quale deduce l’errata valutazione degli elementi
contenuti nel fascicolo processuale; la violazione dell’art. 47ter Ord. Pen.; la
manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza rispetto ai presupposti della
misura richiesta.
Il Tribunale avrebbe ignorato i risultati dell’osservazione intramuraria e le
positive relazioni della Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta e della
Procura nazionale antimafia, dopo il presunto reato commesso in corso di
esecuzione, che risale al 2007 e non è ancora oggetto di sentenza irrevocabile,
pendendo l’appello avverso la condanna di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi dedotti postulano, in realtà, una rivalutazione nel merito, non
consentita nel giudizio di legittimità, del concreto ravvedimento del detenuto
collaboratore, che è stato escluso nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni
delle regole della logica e del diritto, e perciò insindacabile in questa sede, non
ha fondato il rigetto della richiesta detenzione domiciliare soltanto sulla revoca
di analoga misura già concessa al Trubia per il reato che egli avrebbe
commesso in corso di esecuzione e per cui è stato condannato in primo grado
alla pena di tre anni di reclusione, ma anche sui risultati dell’osservazione
intramuraria e sulla relazione di sintesi, di cui il ricorrente si limita ad offrire
una diversa interpretazione non consentita nel giudizio di legittimità.
i

ravvedimento, atteso che, il 31/05/2011, era stata revocata la misura della

Tali atti di osservazione non avvalorano, secondo il Tribunale, il concreto
ravvedimento postulato dall’art.

16nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991,

convertito nella legge n. 82 del 1991, con successive modifiche, anche per la
posizione nettamente negativa assunta dal Trubia rispetto alla sua recente
devianza; mentre le positive informazioni provenienti dalle Procure antimafia si
limitano a riferire la leale collaborazione resa dall’istante nei processi penali in
cui è stato sentito, ciò che peraltro è implicito nella conservata titolarità di

Tribunale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

speciale programma di protezione, come pure è stato puntualmente rilevato dal

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