Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 535 del 29/11/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 535 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIAVASH GIANLUCA nato il 20/08/1989 a MESSINA
avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Data Udienza: 29/11/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la decisione in
epigrafe indicata, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del
giudice di primo grado rideterminava la pena nei confronti di Siavash
Gianluca in anni 1 e 4 mesi di reclusione ed C 2.220,00 di multa,
H, I, dell’imputazione (tutti per art. 110 cod. pen. e 73, T.U. stup.,
ritenuto il quinto comma).
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore, con un
unico motivo di ricorso violazione di legge, relativamente agli art. 81 e
133, cod. pen., e vizio di motivazione sul punto.
3.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la sua genericità.
Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico,
si limita a ritenere eccessiva la pena e non motivata determinazione degli
aumenti di pena.
La pena del resto è stata contenuta vicino al minimo edittale.
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro
valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso
argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla
quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep.
15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n.
46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301
e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro,
Rv. 25646401). Nel nostro caso la Corte di appello ha valutato la
confessione del ricorrente escludendo la recidiva.
relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui ai capi C, D, G,
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
714
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
Così deciso il 29/11/2017
della Cassa delle ammende.