Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 535 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 535 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIEDI GIUSEPPE N. IL 03/09/1954
avverso la sentenza n. 589/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Chiedi Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale in
data 20.2.2013 la corte di appello di Lecce ha confermato quella resa tribunale di Brindisi che
lo aveva conannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 del codice penale e 2
comma 1 e 1 bis L. n. 638/83 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Deduce il ricorrente in questa sede la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo
non essersi prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti tale non potendosi
ritenere la mera redazione dei modelli D.M. 10 in assenza di ulteriori elementi di riscontro.
Afferma il carattere meramente congetturale del ragionamento seguito dai giudici di appello e
si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato per le contestazioni relative al
mese di giugno 2005.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato
In relazione alla questione posta dal ricorrente con i primi due motivi è stata infatti
costantemente affermato da questa Corte che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai
lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute
previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali
(nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’INPS) e testimoniali,
sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (ex multis Sez. 3, n. 14839 del 04/03/2010 Rv.
246966). In assenza di elementi contrari, pertanto, correttamente è stato ritenuto provato il
versamento delle retribuzioni.
Il reato non era inoltre prescritto al momento della sentenza di secondo grado.
Premesso che il reato si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono
i contributi, va infatti comunque considerato il periodo di sospensione legale della prescrizione
di tre mesi ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 quater, convertito
nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
Peraltro la prescrizione maturata successivamente alla decisione di appello, come
costantemente affermato da questa Corte, non rileva se il ricorso è inammissibile né il ricorso
stesso può essere proposto al fine di far valere unicamente la prescrizione.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando che l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di
un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Rv. 217266) e che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente
per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua
presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio
della specificità dei motivi enunciato nell’art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in
relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice.( Sez. U,
Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Rv. 219531).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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