Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5349 del 28/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5349 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Berardi Camillo, nato ad Amatrice il 19.2.1946, avverso il decreto
di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di L’Aquila il 26.7.2011 nei confronti di Maniero
Maurizio, nato a L’Aquila il 18.10.1964;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria depositata il 13.6.2014 con cui il pubblico
ministero, nella persona del sostituto procuratore generale presso
la Corte di Cassazione, dott. Fulvio Baldi, chiedeva che
l’impugnato provvedimento venisse annullato senza rinvio, con
conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria
procedente.

Data Udienza: 28/10/2014

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto pronunciato il 26.7.2011 il giudice per le indagini

del procedimento penale n. 694/11, sorto a carico di Maniero
Maurizio per il delitto di cui all’art. 582, c.p., condividendo la
relativa richiesta del pubblico ministero.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore,
avv. Riccardo Lopardi, del Foro di L’Aquila, la persona offesa
Berardi Camillo„ eccependo violazione di legge, in relazione
all’art. 408, co. 2, c.p.p., per mancata notifica alla suddetta
persona offesa , che ne aveva fatto specifica richiesta nella
querela che ha dato vita all’indicato procedimento, della richiesta
di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili dal Collegio,
essendo stato dedotto un error in procedendo, la notifica della
richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla persona offesa
Berardi Camillo, che in data 3.2.2011, con dichiarazione resa
presso la stazione dei CC. di Silvi Marina, integrando la querela
presentata il 16.1.2011, da cui è sorto il procedimento penale in
precedenza indicato, aveva espressamente richiesto di essere
informata della eventuale richiesta di archiviazione da parte del
pubblico ministero, non è stata mai effettuata
Ne consegue, come dedotto dal ricorrente ed evidenziato dal
pubblico ministero nella requisitoria scritta, che il decreto di
archiviazione,

adottato

in

violazione

2

del

principio

del

preliminari presso il tribunale di L’Aquila disponeva l’archiviazione

contraddittorio, è affetto da nullità insanabile, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 408, co. 2, 127, co. 5, 178, lett. c),
c.p.p., poiché la mancata notifica, traducendosi nell’omesso
avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne

proporre opposizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 13.12.2010,
n. 1508, rv. 249085; Cass., sez. V, 10.10.2012, n. 47525, rv.
254075).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto
senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la
restituzione degli atti al P.M. presso il Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma il 28.10.2014.

aveva fatto richiesta, ha privato detta parte della facoltà di

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