Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53487 del 15/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53487 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARROCCOLI Angelo Antonino, nato il 16/11/1949
quale persona offesa nel procedimento a carico di
CARENZA Antonio

avverso il decreto n.9102/16 del 27/10/2016 del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di BARI;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ciro ANGELILLIS, che ha
concluso chiedendo annullarsi il decreto impugnato;

Data Udienza: 15/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 27 ottobre 2016, il giudice delle indagini

preliminari del Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione del procedimento nei
confronti di Antonio Carenza, indagato per il reato di truffa
1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di Angelo Antonio
Marroccoli, eccependo che la persona offesa da lui rappresentata non aveva
ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione.

del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato
2.1 Costituisce jus receptum (da ultimo, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016 19/09/2016, Pavia, Rv. 267579; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015 – dep,
23/09/2015, R.M. Rv. 265670) il principio in base al quale l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione del P.M. alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta
determina la nullità del successivo decreto del Giudice delle indagini preliminari,
in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione; tale nullità può
essere fatta valere con ricorso per cassazione, nel rispetto del termine di cui
all’art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla data di effettiva conoscenza del
provvedimento, quale risulta dalla data di accesso al fascicolo effettuato
telematicamente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
3. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per
l’ulteriore corso.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per l’ulteriore
corso.
Così deciso in Roma il 15/11/2017

Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento

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