Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53486 del 15/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53486 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAGO UMBERTO N. IL 12/08/1959
avverso il provvedimento n. 228/2017 CORTE APPELLO di
VENEZIA, del 18/07/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. eí v
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Data Udienza: 15/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1.

Umberto Zago, premesso di aver appreso a seguito di

provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di essere stato sottoposto a
procedimento concluso con sentenza della Corte di appello di Venezia emessa in
data 14 ottobre 2016; di non aver saputo nulla dell’udienza, svoltasi in sua
contumacia magrado avesse eletto domicilio presso la propria abitazione; che in
quel periodo si trovava ristretto in carcere; di non aver mai nominato il difensore

caso di disporre la restituzione in termini.
1.2 II Procuratore Generale depositava note scritte nelle quali chiedeva
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia quale giudice dell’esecuzione,
ritenendo che il ricorso ponesse diverse questioni sulla validità del titolo
esecutivo e della sussistenza dei presupposto di cui all’art. 175 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente, si deve rilevare come al condannato che sostenga di
non aver avuto conoscenza del procedimento l’ordinamento appresta due distinti
rimedi: 1) ricorso ex art. 175 comma 2 cod.proc.pen.al giudice competente per
l’impugnazione quando il ricorrente lamenti soltanto di non essere venuto a
conoscenza del procedimento; 2) ricorso al giudice dell’esecuzione ex art. 670
comma 3 cod.proc.pen.; tale ultima disposizione regola anche le questioni
relative alla competenza concorrente tra i due uffici giudiziari, prevedendo
espressamente che “se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata
la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i
presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo
175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione,
il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione
nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione.”
Qualora invece il ricorrente deduca questioni sul titolo esecutivo, per non
essergli stata notificata la sentenza, o perché mancante o perché non esecutiva,
deve proporre incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 1 e 2
cod.proc.pen.
1.1 Per stabilire quindi se la competenza sull’istanza spetti al giudice
dell’esecuzione o al giudice dell’impugnazione, occorre valutare se l’istanza
proposta debba essere considerata un’istanza di rimessione in termini (essendosi
fatta valere una questione attinente alla mancata conoscenza effettiva del titolo)

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di fiducia indicato in sentenza; chiedeva di voler annullare la sentenza o in ogni

ovvero un incidente di esecuzione (essendosi fatta valere una questione
riguardante la patologia del titolo e, quindi, una carenza di conoscenza legale del
medesimo).
1.2 Nel caso in esame, il ricorrente chiede in via subordinata la restituzione
nel termine, ma pone in primo luogo questioni attinenti al titolo esecutivo, con la
conseguenza che deve trovare applicazione l’art. 670 comma 3 cod.proc.pen.; né
si potrebbe interpretare il ricorso come proposto ai sensi dell’art. 625 comma ter
cod.proc.pen., posto che l’incidente di esecuzione non è riqualificabile come

del 18/07/2017 Cc., Hercules, Rv.270840); gli atti devono essere pertanto trasmessi alla

Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.
Qualificata l’istanza come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione
degli atti alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso il 15/11/2017

rimedio proposto ai sensi di quest’ultimo articolo (sul punto vedi Sez.1, n.39321

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