Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5348 del 28/10/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5348 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOTTIGLIERI SALVATORE N. IL 01/05/1983
avverso l’ordinanza n. 3974/2013 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 28/10/2014
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, ritenendo non concedibile la sospensione
condizionale della pena, ha rigettato la richiesta, subordinata alla concessione di tale beneficio,
di applicazione della pena concordata formulata nell’interesse di Salvatore BOTTIGLIERI,
imputato di furto aggravato
Vittoria Bossio, deducendo la violazione di legge, ex art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., con
riferimento al disposto di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen..
Il ricorrente ha rappresentato che il G.I.P. non ha considerato che l’unico reato che risulta
come precedente a carico del ricorrente è stato dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, cod.
proc. pen. (con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 21 febbraio 2007).
2. Con atto depositato in data 18 giugno 2014, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte da tempo ha avuto modo di affermare che l’ordinanza del G.I.P. che rigetta la
richiesta di applicazione della pena non è autonomamente ricorribile per Cassazione, perché si
tratta di provvedimento non definitivo e avverso lo stesso non è espressamente previsto dalla
legge alcun mezzo di impugnazione.
Essa è ricorribile per cassazione solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio
(Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, P.M. in proc. Maraia, Rv. 238019; Sez. 5, 11.4.2006 n.
21203).
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
500,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
1.4
osì deciso in Roma, il 28 ottobre 2014
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2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto redatto dal suo difensore avv.