Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53478 del 05/07/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 53478 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DI PAOLO 30NATHAN nato il 20/04/1983 a ROMA
FABI MARGHERITA nato il 01/06/1987 a ROMA

avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di DI PAOLO JONATHAN e
l’annullamento con rinvio limitatamente alla non menzione e rigetto nel resto
perii ricorso proposto da FABI MARGHERITA.
Udito il difensore presente AVV.CINTHIA DE CONCILIIS che si riporta ai motivi
ed insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 05/07/2017

RITENUTO IN FATTO

DI PAOLO Jonathan e FABI Margherita con separati atti ricorrono per Cassazione
avverso la sentenza 6.11.2015 con la quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale
riforma della decisione 27.11.2012, riqualificato il fatto in tentata rapina impropria
ha ridotto la pena già irrogata dal Tribunale a mesi sei di reclusione ed C 200,00 di
multa.

motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
FABI Margherita
1) ex art. 606 comma i lett. e) cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione in
ordine alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen.
2) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale.
DI PAOLO Jonathan
1) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione
in ordine: a) alla richiesta di assoluzione per desistenza volontaria o di derubricazione del fatto in ipotesi di danneggiamento; b) alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso della FABI Margherita e il motivo di ricorso del DI PAOLO
di cui al punto 1 b) riferitio a4ìl mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. sono inammissibili. Dalla lettura dell’atto di impugnazione
non emerge che la questione relativa alla sussistenza della citata attenuante sia
stata devoluta all’attenzione della Corte territoriale, sicché viene in questa sede
denunciato un inesistente vizio di motivazione con la conseguenza che i suddetti
motivi devono essere dichiarati inammissibili ex art. 606 comma 3 cod. proc.
pen.
Il motivo di ricorso sub 1 a) del DI PAOLO è inammissibile. La difesa afferma di
avere depositato in data 17.10.2015 ex art. 585 cod. proc. pen. i c.d. “motivi
nuovi” di appello, sostenendo che la condotta dell’imputato doveva essere riconsiderata alla luce del dato fattuale di una asserita desistenza volontaria. L'”

La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti

La difesa afferma che la Corte d’Appello non avrebbe risposto alle deduzioni suddette, così scadendo nel vizio di omessa motivazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen.
Effettivamente la Corte d’appello non ha risposto alla questione devoluta con i motivi nuovi; peraltro questi ultimi avrebbero dovuto essere comunque dichiarati inammissibili, perché privi di una connessione funzionale con l’appello principale
[Cass. n. 45075 del 2.10.2014 in Ced Cass. rv 260666].
Sul punto va infatti rammentato che la facoltà del ricorrente di presentare motivi

aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione,
anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma pur sempre collegabili ai capi
e ai punti già dedotti con l’impugnazione principale [Cass. sez. 1 n. 46950 del
2.11.2004 in Ced Cass. Rv 230281; nello stesso senso, ex multis v. Cass. sez. 2
n. 53630 del 17.11.2016 in Ced Cass. rv 268980; Cass. sez. 6 n. 11399 del
29.1.2015 in Ced Cass. Rv 262795].
Il motivo non esaminato dalla Corte d’appello, siccome oggettivamente ab origine
inammissibile, non giustifica l’annullamento della decisione impugnata per difetto
di motivazione sul punto; infatti l’omessa valutazione da parte del giudice di appello di un motivo di impugnazione inammissibile non può essere causa di annullamento della sentenza, poiché un eventuale suo annullamento non darebbe comunque giovamento alla posizione dell’impugnante in relazione all’originario motivo non esaminato.
Va infine preso in considerazione il secondo motivo di ricorso della Fabdi’ Margherita che è fondato e deve essere accolto non avendo la Corte territoriale dato risposta alla richiesta della difesa circa il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato casellario giudiziale.
Per le suddette ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente
alla posizione della FABI Margherita relativamente all’annessa valutazione del riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna con rinvio ad altra
sezione della Corte d’Appello di Roma, dovendosi rigettare nel resto il ricorso con
contestuale dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità della stessa FABI Margherita.
Il ricorso di Di Paolo Jonathan deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente
va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta processuale
dell’imputato gli estremi della responsabilità prevista dall’art. 616/cod. proc. pen.

P.Q.M.

nuovi trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi

Annulla la impugnata sentenza nei confronti di FABI Margherita limitatamente alla
mancata valutazione in ordine al riconoscimento del beneficio della non menzione,
con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
nei confronti di FABI Margherita.
Dichiara inammissibile il ricorso di DI PAOLO Jonathan che condanna al pagamento delle sopese processuali nonché al versamento della somma di C 1.500,00 in

Così deciso in Roma il 5.7.2017.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il giudice esefrgór
Dr. Ugo DeCreTépza

2

favore della Cassa delle ammende.

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