Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5347 del 17/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5347 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
TERRACCIANO ANTONIETTA N. IL 07/09/1949
avverso l’ordinanza n. 1114/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/09/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo
raccoglimento del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del 26/02/2014, con la quale è stata annullato il

in relazione al capo v) dell’imputazione provvisoria.
2. Poiché il ricorso non investe i fatti di cui al capo a) già oggetto di separato ricorso, va
precisato che la Terracciano è indagata: 1) in relazione al delitto di cui all’art. 416,
commi primo, secondo e quinto, cod. pen., per essersi, unitamente ad altri soggetti,
quali appartenenti a gruppi organizzati di disoccupati, riuniti sotto la sigla unitaria
Movimento dei disoccupati BROS, associato, allo scopo di commettere più delitti contro
l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico, la persona, il patrimonio e la pubblica
amministrazione (capo a); 2) al delitto di cui agli artt. 110, 112, 81, 610 e 342 cod.
pen., per avere, in concorso con altri soggetti, costretto, attraverso condotte
intimidatorie e minacciose, il sindaco De Magistris ad abbandonare una pubblica
manifestazione, successivamente impedendo la marcia del veicolo in cui quest’ultimo si
era rifugiato, ponendosi davanti e sferrando calci e pugni sui vetri e sulla carrozzeria
(capo v).
3. Il ricorso del P.M. lamenta vizi motivazionali.
4. In particolare, quanto al reato di cui al capo v), il ricorrente lamenta che, nonostante il
contrario convincimento espresso dal Tribunale, l’attiva partecipazione della Terracciano
all’attività di blocco dell’autovettura del sindaco emergeva dall’annotazione del
07/11/2011 della DIGOS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica lamenta contraddittorietà,
illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la
sussistenza del delitto previsto dall’articolo 610 c.p., poiché l’interruzione dell’iniziativa
in atto, avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito dell’espressione di un legittimo
dissenso, rispetto alle scelte della amministrazione comunale. Al contrario, secondo il
ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato che la vittima
è stata costretta, a causa di quelle condotte, ad interrompere una pubblica
manifestazione programmata, poiché l’indagata e i suoi complici avevano provveduto ad
accerchiare il sindaco e, a fronte del diniego di interloquire con gli indagati, lo avevano
costretto a porre fine alla manifestazione, accerchiandolo e pronunziando frasi
minacciose (“pagherete caro, pagherete tutto”).

provvedimentOinnpositivo di misura cautelare nei confronti Terracciano Antonietta anche

2. Secondo il ricorrente sussiste l’elemento della violenza poiché la condotta ha impedito il
libero movimento del soggetto passivo (Cass. n. 41311 del 15 ottobre 2008), ponendolo
nell’alternativa di non muoversi, oppure di muoversi con il pericolo di menomare
l’integrità di altri, compreso l’agente.
3. Tale considerazione deriva da una serie di elementi, rappresentati dal contatto diretto
tra il gruppo che pronunziava le frasi minacciose e la vittima, dal numero degli indagati,
notevolmente superiore al personale a tutela del Sindaco e dalle modalità minacciose.

fase della condotta impeditiva della marcia del veicolo, poiché dall’annotazione del 4
novembre 2011 emerge che, in conseguenza di un comando da parte degli indagati
Petralito e Annuale (“togliamoci davanti”), i manifestanti si distanziavano dall’auto di
servizio, consentendo alla vittima di allontanarsi. Da ciò si deduce che tutti i soggetti
che si trovavano intorno alla vittima avevano concorso alla realizzazione del risultato
finale.
5. Il ricorso è fondato.
6. Osserva il Collegio che già per quanto concerne l’interruzione della manifestazione del
sindaco, appare contraddittoria l’argomentazione del Tribunale che nega l’esistenza di
un comportamento intimidatorio dei manifestanti, pur riconoscendo la comprensibilità e
l’opportunità della scelta degli uomini della scorta, di porre al riparo il sindaco e di
allontanarsi dai luoghi interessati dalla manifestazione, al fine di non creare problemi di
ordine pubblico.
7. Proprio questa affermazione consente con sicurezza di cogliere il superamento dei limiti
connaturati al diritto di esprimere il proprio dissenso rispetto alle opinioni di chi, proprio
per effetto di tali condotte minacciose, non ha potuto manifestare il proprio pensiero.
8. Proprio l’effetto prodotto e gli strumenti utilizzati per conseguirlo, avrebbero imposto un
congruo dovere motivazionale, alla luce del generale principio per cui, ai fini della
configurazione del reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è sufficiente la
coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od
omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare (Sez. 5, n.
4526 del 03/11/2010 – dep. 08/02/2011, Picheca, Rv. 249247).
9. Inoltre, l’ordinanza impugnata qualifica la condotta della Terracciano e degli altri
partecipanti come una mera richiesta, sia pure “con forza”, di ascoltare le proprie
rivendicazioni, trascurando di considerare sia l’impatto dell’arrivo di cinquanta persone
nel luogo in cui, per altri fini, si era concentrata la presenza di bambini delle scuole
elementari, sia, a riprova del carattere intimidatorio dell’intervento, il successivo
sviluppo della vicenda, con il blocco dell’autovettura.
10. Peraltro, non è dato cogliere, alla luce dell’annotazione di polizia del 07/11/2011, che
dà atto del riconoscimento della Terracciano come una delle manifestanti che aveva
impedito la marcia dell’autovettura sulla quale il Sindaco era salito e che inveiva nei

4. Sotto altro profilo non vi sarebbero dubbi sulla partecipazione dell’indagata anche alla

suoi confronti, su quali elementi riposi la conclusione del Tribunale secondo la quale la
Terracciano non avrebbe impedito al veicolo di allontanarsi.
11.In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, nei limiti di cui in motivazione, con
rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, nei confronti di Terracciano Antonietta, limitatamente al capo
v), con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Il Consiciliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 17/09/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA