Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5346 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5346 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
RESCIGNO FRANCESCO N. IL 05/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1120/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/09/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo
raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza, con la quale, in accoglimento della richiesta di riesame
proposta nell’interesse dell’indagato, è stata annullato il provvedimento impositivo di
misura cautelare nei confronti di Rescigno Francesco in relazione ai capi a) e h)

2. Poiché il ricorso non investe i fatti di cui al capo h), va precisato che il Rescigno è
indagato in relazione al delitto di cui all’art. 416, commi primo, secondo e quinto, cod.
pen., per essersi, unitamente ad altri soggetti, appartenenti a gruppi organizzati di
disoccupati, riuniti sotto la sigla unitaria Movimento dei disoccupati BROS, associato,
allo scopo di commettere più delitti contro l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico, la
persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione (capo a).
3. Con riferimento al reato di cui al capo a), il Tribunale ha ritenuto che, nonostante
l’accertata esistenza di una capillare struttura di uomini e di mezzi ed una precisa
ripartizione di ruoli all’interno dei vari gruppi, tuttavia le azioni di volta in volta
compiute apparivano spesso, anche alla luce delle intercettazioni, frutto di decisioni
isolate, assunte da singoli aderenti alle varie compagini associative, in attuazione di una
strategia sempre diversa e destinata a mutare o a modellarsi in relazione alle diverse
risposte ricevute dagli amministratori locali.
4. Il ricorso del P.M. lamenta vizi motivazionali.
5. In particolare, quanto al reato associativo, si critica il rinvio operato dal Tribunale alla
motivazione dell’ordinanza resa dal G.i.p. nel febbraio del 2003, sottolineando la
distanza temporale, oggettiva e soggettiva degli episodi esaminati in quest’ultima
decisione rispetto a quelli per i quali si procede, e si aggiunge che i risultati delle
intercettazioni telefoniche e audiovisive ambientali avevano, successivamente,
consentito di individuare i venticinque destinatari della misura cautelare come una forza
militare organizzata, di monitorare le loro comunicazioni e le loro riunioni periodiche, da
cui scaturivano, come da permanente programma strategico, le scorribande organizzate
in occasione delle manifestazioni e il loro coordinamento, anche in vista degli obiettivi
da colpire.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. Con riferimento al capo a), occorre premettere che appare fuori fuoco il richiamo
dell’orientamento giurisprudenziale menzionato dall’ordinanza impugnata, secondo cui
deve escludersi la configurabilità del reato di associazione per delinquere allorquando i
singoli componenti di un ufficio o di un’organizzazione, con finalità e scopi leciti,
pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali

dell’imputazione provvisoria.

fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell’organizzazione stessa
(Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122), in quanto, nel caso di specie, il
collegamento degli indagati con la federazione dei movimenti di disoccupati si esaurisce
nella parziale identità soggettiva dei componenti e, in termini molto lati, nella finalità
ultima delle azioni perseguite.
2. Già in questa prima prospettiva si coglie un’evidente lacuna argomentativa
dell’ordinanza che si esamina, giacché, attraverso l’introduzione di una limitazione non

rilevanza al perseguimento di finalità lecite da parte della preesistente struttura,
finendo con lo svalutare del tutto, e con chiara contraddittorietà logica, i dati,
riconosciuti dalla medesima ordinanza impugnata, ossia: a) che “le condotte delittuose
emerse nel corso del presente procedimento, poste in essere da più persone riunite,
sono senza dubbio collegate da un medesimo disegno criminoso e spinte dal fine di
condizionare le scelte degli amministratori locali, anche con l’uso di violenza e
minaccia”; b) che l’attività di indagine aveva attestato “l’esistenza di una capillare
struttura di uomini e mezzi ed una precisa ripartizione di ruoli all’interno dei vari gruppi
che compongono il movimento”.
3. Pur in presenza di siffatta struttura e dell’indicata ripartizione dei ruoli, il Tribunale
ritiene di valorizzare in senso contrario il fine, perseguito dagli associati, di tutelare,
tramite “l’interlocuzione con gli organi politici e la pressione esercitata sui
rappresentanti delle diverse amministrazioni locali, la posizione dei propri appartenenti,
al fine di ottenere posti di lavoro e/o sussidi economici”.
4. E tuttavia, l’esistenza di una varietà di risposte alle decisioni assunte dagli organi
amministrativi locali non esclude affatto la prefigurazione, sin dall’origine, del
compimento di atti delittuosi (rileva proprio il Tribunale, come s’è visto, che gli indagati
sono mossi dal preordinato disegno di influire anche con la violenza o la minaccia sulle
determinazioni degli amministratori), il cui fine “politico” ultimo non ne altera la natura,
così come non altera la qualificazione della struttura preordinata (anche) al compimento
di tali atti.
5. A fronte di tali carenze motivazionali, anche la conclusione del carattere estemporaneo
delle decisioni relative ai singoli atti delinquenziali finisce per non confrontarsi con le
obiettive risultanze delle intercettazioni, dalle quali emerge la chiara prefigurazione del
disegno criminoso (“ci vuole il morto… Il morto non deve essere uno in mezzo a noi, ma
deve essere uno della controparte…”), peraltro riconosciuto come esistente dallo stesso
Tribunale e corroborato anche dal numero dei concreti episodi illeciti contestati, così
come la programmazione delle azioni di guerriglia.
6. Ma soprattutto non coglie il dato che la mutevolezza delle specifiche risposte
delinquenziali, rispetto alla concreta situazione istituzionale non incide sulla esistenza di
un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di

presente nella fattispecie delineata dall’art. 416 cod. pen., si attribuisce centrale

delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche
indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati
programmati (si veda, ad es., Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 – dep. 13/01/2014,
Debbiche Helmi, Rv. 258009).
7. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, nei limiti di cui in motivazione, con
rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al capo a), con rinvio al Tribunale di Napoli per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 17/09/2014
Il Con ‘gliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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