Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5345 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5345 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLI MAURIZIO MARCO N. IL 09/07/1946
avverso la sentenza n. 2591/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Data Udienza: 16/12/2014

udito il Pg in persona del sost. proc. gen. dott. U. De Augustinis che ha chiesto accogliersi il
quarto motivo di ricorso, con conseguente parziale annullamento con rinvio, rigetto nel resto,
udito il difensore avv. G. Fedeli che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale Cavalli Maurizio Marco era stato condannato a pena
di giustizia, oltre al risarcimento danno alla costituita parte civile, in quanto riconosciuto
colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con riferimento al
fallimento della S.r.l. VILMAR, a un tentativo di truffa in danno della compagnia di assicurazioni
AURORA e al delitto di falsità in scrittura privata. I predetti reati sono stati ritenuti unificati ai
sensi dell’articolo 81 cpv cp.
2. Ricorre per cassazione il difensore con quattro censure.
2.1. Con la prima, deduce vizio di motivazione, atteso che erroneamente i giudici di
merito hanno ritenuto che il Cavalli fosse stato amministratore di fatto della fallita. Sono state
impropriamente valorizzate le dichiarazioni del Bizantini e del Vedovelli, i quali avevano un
evidente interesse ad alleggerire la propria posizione, aggravando quella del Cavalli; sono state
solo parzialmente valutate le dichiarazioni dei testi Brivio, Colonnello e Luca e non si è tenuto
adeguatamente conto del fatto che il Cavalli, semplice consulente della S.r.l., ha operato per la
predetta società in un breve arco di tempo. Va anche considerato che il Cavalli non risulta
cointestatario di alcun conto corrente e non ha avuto alcun contatto con fornitori e clienti.
2.2. Con la seconda censura, deduce mancata applicazione dell’articolo 530 (comma
primo, ovvero comma secondo) cpp in relazione all’ipotesi di distruzione dei documenti, atteso
che il Cavalli avrebbe dovuto essere assolto, in quanto la corte d’appello non ha rilevato che
mancavano solo alcuni libri contabili, ma si è limitata a prendere atto semplicemente del fatto
in sé. La sentenza in questione poi evidenzia un vizio di motivazione, in quanto non tiene conto
delle modeste dimensioni dell’azienda che devono far escludere la presenza di una liquidità pari
a € 170.000. Tutto si fonda su mere congetture, senza alcuna concreta base fattuale.
2.3. Con la terza censura, deduce ancora mancata applicazione dell’articolo 530 cpp, in
ordine ai residui capi d’imputazione, nonché vizio di motivazione, atteso che le dichiarazioni
della teste Pontiggia non possono assumere carattere di decisività al fine di pervenire ad una
pronuncia di colpevolezza.
2.4. Con l’ultima censura, deduce violazione degli articoli 62 bis, 81 cpv e 133 cp, in
quanto le attenuanti generiche sono state negate con motivazione di stile, che non fa concreto
riferimento al caso all’esame dei giudicanti.
Sono stati depositati motivi nuovi, con i quali :a) si deduce la inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese la curatore dal Bizantini, b) si deduce violazione dell’art. 49 cp in frelazione
al capo 2 e vizio di motivazione, c) si lamenta la mancata applicazione dell’art. 530 cpp in
relazione al predetto capo, d)si lamenta la violazione dell’art. 81 cpv cp in relazione agli artt.
216 e 219 LF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e in quanto parzialmente articolato in fatto.
Il ricorrente va condannato alle spese del grado; lo stesso va anche condannato al versamento
di somma a favore della cassa ammende; si stima equo determinare detta somma di € 1000.
2. Invero, quanto alla somma di € 170.000, si legge chiaramente nella sentenza
impugnata che già in primo grado il tribunale ritenne che essa (in realtà, € 170.835) non fu
distratta dal Cavalli. Non si vede dunque quale fondamento possa avere la relativa censura.
2.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto e di reale dominus della S.r.l. rivestito dal
ricorrente, la corte di appello, concordando con il tribunale, lo ha desunto, non solo dalle
dichiarazioni del coimputato Bizantini (le cui dichiarazioni al curatore sono certamente
utilizzabili: cfr ASN 200836593-RV 242020) e del Vedovelli, ma anche sulla base delle
convergenti dichiarazioni dei testi, da ritenersi, fino a prova del contrario, indifferenti (Brivio,

RITENUTO IN FATTO

3. Del tutto aspecifica si rileva poi la censura relativa alla bancarotta documentale (cfr.
anche motivi nuovi sub b), pacifica essendo, per stessa ammissione del ricorrente, la
incompletezza della documentazione contabile e societaria depositata, così come altrettanto
aspecifica è la censura relativa alla ritenuta responsabilità per i delitti di truffa e di falso e
quella con la quale si lamenta la mancata applicazione dell’art. 81 cpv cp (cfr. SS. UU.,
sentenza PM in proc. Loy del 2012).
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è
ampiamente giustificato, sia sulla base dei gravi precedenti penali dell’imputato (traffico di
stupefacenti, associazione per delinquere, estorsione, detenzione di armi, altri reati contro il
patrimonio), sia per le stesse modalità dei fatti per i quali intervenuta condanna, atteso che i
giudici del merito, motivatamente, hanno ritenuto che Cavalli avesse rilevato la VILMAR al solo
scopo di spogliarla del suo patrimonio.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché al versamento della somma di € 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma in data 16. XII. 2014.-

Colonnello, Luca, Pontoggia). In particolare, Luca Lara, dipendente della società sin dal 2007,
ebbe a dichiarare che l’amministratore subentrato al Vedovelli, vale a dire il Bizantini, si era
fatto vedere in azienda una sola volta e che era il Cavalli colui che frequentavano con
regolarità l’azienda e che le dava ordini, anche in relazione ai pagamenti da effettuare. Lo
stesso Bizantini, d’altra parte, dagli altri testi, è stato descritto come un imbianchino
semianalfabeta, arruolato dal Cavalli, al solo scopo di farlo figurare quale amministratore di
diritto.

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