Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53429 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53429 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRACALE MASSIMILIANO nato il 24/08/1970 a LECCE

avverso l’ordinanza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio.

)1?

Data Udienza: 10/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Lecce, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto
nell’interesse di Massimiliano Bracale avverso l’ordine di carcerazione emesso
dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce in data
15 dicembre 2016, ritenendo esecutiva la pena inflitta con la sentenza
pronunciata in data 20 dicembre 2014 dalla Corte d’appello di Lecce, annullata
dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza del 21

2. Ricorre Massimiliano Bracale, a mezzo dei difensori avv. Ladislao Massari
e avv. Giancarlo dei Lazzaretti, che chiede l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, lamentando la violazione di legge, in relazione agli articoli 670 e 648
cod. proc. pen., per illegittimità dell’ordine di carcerazione emesso in relazione a
un insussistente giudicato parziale, dovendosi ancora ritenere

sub judice la

determinazione della pena a seguito del disposto annullamento con rinvio.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
È opportuno premettere che la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha così
disposto: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bracale Massimiliano
[…] limitatamente all’applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma
quinto, cod. pen. […] con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Lecce», rigettando nel resto il ricorso.
L’indicata sentenza ha respinto i motivi di ricorso di Bracale concernenti la
responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., come aggravato
dall’essere l’associazione armata (p. 17), accogliendo (p. 32) il motivo
concernente la recidiva obbligatoria e precisando che rimangono «assorbiti i
motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti Bracale […] sulla determinazione della
pena».
Si noti, in proposito, che i motivi di ricorso giudicati assorbiti sono così
indicati nella sentenza di annullamento (p.14): «i ricorrenti Bracale e […]
deducono vizio motivazionale; le attenuanti generiche sarebbero state negate
ingiustificatamente per il Bracale […]; la riduzione della pena sarebbe stata
esclusa sulla base degli stessi argomenti posti a sostegno del mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche».
Da quanto sopra esposto consegue che il giudice di rinvio è stato investito,
non solo della applicazione della recidiva obbligatoria, ma anche del complessivo
trattamento sanzionatorio derivante dall’eventuale concessione delle circostanze
attenuanti generiche, al conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva e
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ottobre 2015 n. 8274/2016 con riguardo alla recidiva.

l’altra circostanza aggravante a effetto speciale (art. 416-bis, comma quarto,
cod. pen.), oltre che alla determinazione della pena in concreto.
In ragione dell’ampiezza del disposto giudizio di rinvio non è applicabile, in
effetti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «la
sentenza divenuta irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità

espiare va posta in esecuzione, a nulla rilevando l’annullamento con rinvio
operato dalla S.C. e limitato alla sussistenza di una circostanza aggravante»
(Sez. 1, Sentenza n. 41941 del 21/09/2012, Pitarà, Rv. 253622).
Nel caso di specie, infatti, erano stati dichiarati assorbiti i motivi di ricorso
concernenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio,
sicché non era affatto determinato o determinabile il quantitativo di pena
irrogato per il reato per il quale si è verificata l’irrevocabilità dell’accertamento,
dovendosi rivedere, oltre all’applicabilità della recidiva di cui all’art. 99, comma
quinto, cod. pen., anche il complessivo trattamento sanzionatorio, trattamento in
relazione al quale la Corte di legittimità non aveva assunto determinazioni.
Non è possibile, dunque, individuare la porzione di pena corrispondente al
reato in relazione al quale si va formando il giudicato progressivo, essendo
chiamato il giudice di rinvio a procedere alla nuova determinazione del
trattamento sanzionatorio, valutando la concedibilità di circostanze attenuanti, il
bilanciamento e, in ogni caso, la pena in concreto.
Si versa, pertanto, in un caso analogo a quello deciso da Sez. 6, Sentenza n.
2324 del 19/12/2013 dep. 2014, P.G. in proc. Ben Lahmar, Rv. 258251), cui il
Collegio intende richiamarsi; in detta decisione si è affermato che «qualora
venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola
determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda
esclusivamente l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato».
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con l’immediata
adozione dei provvedimenti conseguenti, a norma dell’art. 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di carcerazione emesso
dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce in data

3

o

dell’imputato e contenente l’indicazione della pena che il condannato deve

15 dicembre 2016 nei confronti di Bracale Massimiliano, di cui ordina l’immediata
scarcerazione se non detenuto per altra causa.
La cancelleria darà immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore
generale perché dia i provvedimenti occorrenti.

Così deciso il 10 ottobre 2017.

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