Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53427 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53427 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE BERGAMO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE BERGAMO

con l’ordinanza del 21/03/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato atto che il procedimento è stato riunito al n. 27 del ruolo odierno.
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per la
competenza del GIP del Tribunale di Bergamo;
dato atto dell’assenza del difensore

Data Udienza: 10/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il Tribunale di Bergamo, investito dal decreto di giudizio immediato

emesso dal Giudice per le indagini preliminare della stessa sede, ha sollevato
conflitto lamentando che il secondo abbia declinato la competenza a esaminare
l’istanza di messa alla prova avanzata nell’interesse di Andrea Pesenti nell’atto di
opposizione al decreto penale di condanna, ritenendo la competenza del giudice
dibattimentale, in difetto di una specifica previsione che attribuisca al GIP la
competenza a esaminare l’istanza, a differenza di quanto è espressamente

2. Occorre chiarire quale avrebbe dovuto essere il corretto sviluppo della
domanda del ricorrente di sospensione del procedimento con messa alla prova,
formulata in via principale con l’opposizione a decreto penale di condanna, ai
sensi dell’art. 464-bis, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen..

3. Al proposito va, innanzitutto, rilevato che l’innovazione di cui alla legge n.
67 del 2014 costituisce una probation giudiziale nella fase istruttoria assimilabile
al modello adottato nel procedimento minorile e che il nuovo istituto è
caratterizzato da un doppio profilo, sostanziale e processuale: da un lato, esso
costituisce una causa di estinzione del reato, collocata nel Capo I del Titolo VI del
codice penale, subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della
pena; dall’altro, costituisce un’ipotesi di definizione alternativa della vicenda
processuale, inserita nell’apposito Titolo V bis del Libro VI (Procedimenti speciali)
del codice di rito.
Quanto alla disciplina processuale, ai fini che qui interessano, l’art. 464-bis
cod. proc. pen., individua espressamente il termine finale della richiesta, con
diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali, così come accade per i
procedimenti speciali tipici: – le conclusioni formulate dalle parti, a norma degli
artt. 421 e 422 cod. proc. pen., al termine dell’udienza preliminare, nel
procedimento ordinario; – la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento a citazione diretta; – quindici
giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla
comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; – il
medesimo termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen., per l’opposizione nei
procedimenti per decreto. L’art. 464-ter cod. proc. pen. prevede, poi, che la
richiesta possa essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari,
mentre il successivo articolo 464-quater cod. proc. pen. individua i criteri della
decisione giudiziale sull’ammissione: a) l’insussistenza delle ragioni che, a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., impongono l’immediato proscioglimento; b)

previsto per i riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento.

l’idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione, che
viene assunta dal giudice nel corso della stessa udienza oppure in apposita
udienza in camera di consiglio fissata secondo le modalità di cui all’art. 127 cod.
proc. pen..
I successivi articoli del codice di rito disciplinano l’esecuzione dell’ordinanza

(«non rinviabili» o di quelle che «possono condurre al proscioglimento
dell’imputato») durante la sospensione del procedimento («con le modalità
stabilite per il dibattimento»), gli esiti della messa alla prova (l’estinzione del
reato, che costituisce l’epilogo naturale della probation; la ripresa del processo,
in caso di esito negativo della probation stessa) e la revoca dell’ordinanza di
sospensione.
L’espressione adoperata dall’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. («in
caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il
processo riprenda il suo corso») e dall’art. 464-octies, comma 4,cod. proc. pen.
(«quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva il procedimento riprende il
suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle
prescrizioni e degli obblighi imposti») legittima l’interpretazione che il corso del
processo dovrà riprendere dal momento in cui si è verificata l’interruzione e cioè
gli incombenti conclusivi delle indagini preliminari, nel caso previsto dall’art. 464ter; l’udienza preliminare, nell’ipotesi in cui la richiesta sia stata presentata in
quella fase del procedimento ordinario; la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nell’ipotesi di richiesta presentata nel giudizio direttissimo e nel
procedimento per citazione diretta o nel caso di sospensione «recuperata» a
seguito di primitivo rigetto o del dissenso del Pubblico Ministero, ai sensi degli
artt. 464-ter, comma 4, e 464-quater, comma 9, cod. proc. pen.; la costituzione
delle parti nel dibattimento nel caso di richiesta presentata dopo l’emissione di
giudizio immediato.
Per quanto riguarda il procedimento per decreto, posto che l’art. 464-bis,
comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., prevede che la richiesta è presentata
con l’atto di opposizione, il corso del processo dovrà riprendere dall’emissione da
parte del G.I.P. del decreto di giudizio immediato, salvo che siano state
presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare (cfr.
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di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’acquisizione di prove

Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014, 2015, Galeandro, Rv. 263228; Sez. 2, n. 10462
del 08/01/2016 Ahmetovic, Rv. 266124 ).
E ciò in applicazione del principio di diritto fissato per i casi analoghi,
secondo cui «in tema di procedimento per decreto, nell’ipotesi in cui, a seguito di
opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento,

richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice,
questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l’esito necessario
dell’opposizione quando difettino presupposti per l’accesso agli altri riti» ( Sez. 4,
n. 6574 del 16/01/2009, Paglierini, RV. 220796].

4. Da quanto sopra esposto emerge che il sistema individua per l’accesso
alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e
scansioni analoghi a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato o al
patteggiamento, tanto che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta
formulata dall’imputato non può che essere, anche per tale procedimento
speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, «procede».
Sicché, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l’atto di
opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel Giudice
per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da
considerare il giudice che (ancora) procede (cfr., mutatis, Sez. u, n. 3088 del
17/01/2006, Bergamasco, Rv. 232360, nonché, tra molte, in tema di abbreviato
richiesto con l’opposizione a decreto penale di condanna, Sez. I, n. 38595 del
30/09/2005 Galbignani, Rv. 232948, e successive conformi).
Il Collegio non condivide la soluzione adottata in altro caso (Sez. I, n. 25867
del 03/02/2016, RV. 267062), ritenendo preferibile il diverso orientamento
recentemente affermato da Sez. 1, sentenza n. 21324 del 02/02/2017, Pini, Rv.
270011).
Del diverso orientamento non convince l’affermazione secondo cui
militerebbe in favore dell’opposta soluzione «l’obiettiva diversità della richiesta di
messa alla prova rispetto a quella di ammissione a un rito alternativo»; e ciò in
quanto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è
comunque disciplinato nell’introdotto Titolo V-bis del Libro VI del codice di rito
che regola appunto i «procedimenti speciali»; così come non convince
3

oppure manchi per quest’ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la

l’affermazione secondo la quale il Giudice delle indagini preliminari dovrebbe
acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca
dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe poi ad essere
celebrato dal giudice del dibattimento, tenuto conto che l’art. 464-sexies, cod.

5. Conclusivamente, va affermata la competenza del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Bergamo a valutare l’istanza di messa alla prova
avanzata nell’interesse dell’imputato in sede di tempestiva opposizione al decreto
penale di condanna.
P.Q.M.

Previa riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 17526/2017,
dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Bergamo cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10 ottobre 2017.

proc. pen., specificamente prevede e regola tale evenienza.

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