Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53424 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53424 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMITO MARIO LUCIANO nato il 21/05/1967 a MATTINATA

avverso l’ordinanza del 24/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 10/10/2017

Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 14/1/2017 il Tribunale di sorveglianza di Bari
revocava con efficacia ex tunc la misura della detenzione domiciliare in atto nei

(4/11/2015 e 2/5/2016) il Romito aveva posto in essere ben 15 violazioni delle
prescrizioni che accedevano alla misura.
2. Ricorre per cassazione Romito Mario Luciano e lamenta l’illegittimità del
provvedimento impugnato. La misura, afferma, era già scaduta al momento della
decisione e, pertanto, non sarebbe stata suscettibile di revoca.
3. Il ricorso è fondato.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 1, n. 41348 in data
15/10/2009, Rv. 245077, Izzo) che qui va richiamata e ribadita, che la detenzione
domiciliare “costituisce un modo di espiazione della pena che può essere revocata
qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l’adozione; in tal caso la
revoca ha efficacia ex nunc e non ex tunc in quanto, avuto riguardo alla natura
dell’istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere
computato come pena espiata”. Su tale base interpretativa si impone dunque
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza nella parte in cui dispone la
revoca, dovendosi quindi intendere che la disposta revoca ha efficacia ex nunc (in
senso non diverso Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605).
Ciò posto la revoca della misura richiede che il beneficio sia in corso di
esecuzione al momento della decisione, presupposto non sussistente nella specie
avendo lo stesso Tribunale di sorveglianza chiarito, nel provvedimento impugnato che
la misura, concessa “a tempo” ai sensi del comma 1-ter dell’art. 47 ter

legge 26

luglio 1975, n. 354 è scaduta anteriormente alla sospensione provvisoria e, dunque,
alla revoca stessa, con la conseguenza che essa revoca si innestava, all’evidenza, su
una misura non più in vigore a far data dal 14/7/2016 .
Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato va annullato senza
rinvio. Segue a cura della cancelleria la comunicazione al P.G. presso la Corte
d’appello di Bari per ogni valutazione di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al P.G. presso la Corte
d’appello di Bari.
2

confronti di Romito Mario Luciano. Osservava che nel periodo di riferimento

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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