Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53423 del 10/10/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53423 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAIRO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE ci
PERFETTO MASSIMO nato il 06/02/1976 a SANTA MARIA CAPUA VETERE
avverso il decreto del 30/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG
Data Udienza: 10/10/2017
Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto in data 30/11/2016 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha
dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di Perfetto Massimo, finalizzata ad
ottenere una misura alternativa in relazione alla pena di cui alla sentenza emessa dal
l’interessato non aveva personalmente eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 677
comma 2 bis cod. proc. pen.
2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale. Rappresenta
che nell’istanza predisposta dal difensore risulta, comunque, indicato il luogo di residenza e
ciò, a giudizio del ricorrente, tiene luogo della mancata indicazione del domicilio dichiarato o
eletto.
3. Il ricorso è infondato e va respinto. L’art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis – aggiunto con
L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 – prevede che la
richiesta di misure alternative alla detenzione proposta da istante non detenuto sia
inammissibile quando, “con la domanda” (quindi contestualmente) non sia indicato o eletto il
domicilio. Pertanto, in tema di benefici penitenziari è irrilevante, ai fini dell’osservanza della
norma citata, sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, cioè in
una vicenda processuale conclusa ed ontologicamente distinta dal procedimento di
sorveglianza (Cass., Sez. 1, 16.3/25.5.2004, Cisterna), sia l’eventuale indicazione nell’istanza
del luogo di residenza. La dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione,
dall’art. 677 c.p., comma 2-bis, ha la finalità di indicare il luogo nel quale il soggetto intende
ricevere le comunicazioni o le notificazioni (Cass., Sez. 1, 22/04/2004, n. 23510; 18775/2010
in funzione della speditezza del procedimento). Nel caso di specie la richiesta di misure
alternative non contiene la dichiarazione o l’elezione di domicilio a firma dell’interessato. La
dichiarazione di residenza non è equipollente e risulta, tra l’altro, sottoscritta dal solo
difensore. L’impugnazione va pertanto respinta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Tribunale di Trieste il 26/5/2015, irrevocabile il 4/6/2016. Osservava il Tribunale che