Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53420 del 10/10/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53420 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.U.

avverso l’ordinanza del 18/03/2016 del TRIBUNALE di AREZZO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per la revoca
della sentenza impugnata;

Data Udienza: 10/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Arezzo ha condannato
T.U. alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’articolo 14quater d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Propone istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 625-ter cod.
proc. pen. T.U., a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. YY,
affermando di non avere avuto conoscenza del procedimento,

21 marzo 2016, sia a causa della mancata comparizione alle udienze del
difensore domiciliatario nominato di fiducia, sempre sostituito da un difensore di
ufficio, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che l’istanza appare infondata, non sussistendo una
causa incolpevole di mancata conoscenza del processo.
Non è controverso che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia,
eleggendo presso lo stesso il proprio domicilio legale a norma dell’art. 161 cod.
proc. pen., ivi ricevendo gli atti introduttivi del giudizio, né che l’imputato si
trovasse detenuto per altra causa durante il corso del giudizio.

2. La prima doglianza è infondata.
Va, infatti, ricordato che «in tema di rescissione del giudicato, sussiste una
colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art.
625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata,
che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell’obbligo di
comunicare ogni mutamento di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 161, secondo
comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all’autorità procedente il
proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa» (Sez. 2, Sentenza n.
21069 del 15/04/2016, Naji, Rv. 266798).
Alla luce di tale condiviso principio di diritto, il denunciato profilo di
incolpevole mancata conoscenza risulta infondato.

3. Anche la seconda doglianza è infondata, poiché, contrariamente a quanto
affermato nel ricorso, il sostituto del difensore, «che esercita i diritti e assume i
doveri del difensore» (art. 102, comma 2, cod. proc. pen.), ha l’obbligo di
informare il sostituito del rinvio dell’udienza, mentre il difensore di fiducia ha il
dovere di mantenersi informato sull’andamento della causa e tenerne edotto il

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sia a causa della mancata traduzione, trovandosi detenuto dal 18 giugno 2012 al

rappresentato (artt. 26, comma 3, 27, comma 7, del Codice deontologico
forense, G.U. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014).
3.1. Con riguardo al primo aspetto, deve essere ricordato l’autorevole
orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi del sostituto
del difensore.

funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un’impugnazione o
l’intervento a un atto garantito, ma non può consentire una completa
estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l’unico
legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della
difesa (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti, m. 199398-199399, Cass.,
sez. II, 9 maggio 2000, Pistoia, m. 217343, Cass., sez. II, 17 ottobre 2003,
Caruso, m. 227688, Cass., sez. IV, 10 febbraio 2005, Ennejmy, m. 231324).
Tuttavia il titolare dell’ufficio di difesa rimane destinatario delle sole notificazioni
che siano effettivamente necessarie; mentre qui si discute appunto della
necessità di notificare l’avviso della nuova udienza già fissata nell’ordinanza di
rinvio (o di sospensione) del dibattimento letta alla presenza del sostituto. E
quindi il problema non attiene alla posizione del difensore sostituito, bensì alla
funzione del sostituto, che, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti
dalla partecipazione all’udienza (art. 102 comma 2 c.p.p.), assume anche il
compito di destinatario dell’avviso orale della data della nuova udienza cui il
dibattimento sia rinviato» (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8285 del
28/02/2006, Grassia, Rv. 232906).
3.1.1. Si consideri, infine, che le sopra esposte conclusioni trovano ulteriore
conforto nella correlativa disciplina della restituzione nel termine, a norma
dell’art. 175 cod. proc. pen..
In proposito, deve essere ricordato l’autorevole orientamento di legittimità
secondo il quale «in materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore
d’ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il
difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio
dell’udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di
sostituto ex art. 102 cod. proc. peri., non può essere considerata, per gli effetti
dell’art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza

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Si è, infatti, fatto notare che «la legittimazione del sostituto è limitata a

maggiore» (Sez. U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv.
233419).
Nella citata decisione si è anche evidenziato che il difensore di fiducia, con
un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso
la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere
per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare

impugnazione.
Alla luce delle esposte condivisibili considerazioni, non può considerarsi
ignoranza incolpevole, a mente dell’art. 625-ter cod. proc. pen., la mancata
conoscenza della pronuncia della sentenza all’esito del giudizio al quale ha
partecipato il difensore nominato in sostituzione, a norma dell’art. 97, comma 4,
cod. proc. pen., del difensore di fiducia domiciliatario.
3.2.2. Con riguardo agli obblighi del difensore di fiducia, appare meramente
asserita la circostanza che questi non abbia adempiuto ai propri doveri, avendo
ricevuto i regolari avvisi di fissazione del processo a carico del proprio assistito e
non avendo, per contro, rinunciato al mandato.
Peraltro, il ricorso, che non allega elementi da cui desumere l’abbandono
della professione, la sospensione o la radiazione dall’Albo, l’irreperibilità o altra
causa di oggettiva impossibilità a svolgere l’attività professionale da parte del
difensore di fiducia, non deduce neppure l’esistenza di difficoltà di contatto e
relazione con questi, dovendosi, pertanto, ritenere che, in presenza di un
concreto interesse dell’imputato a mantenere i contatti con il professionista
nominato nel procedimento, spetti anche al medesimo l’obbligo di attivarsi con il
proprio difensore di fiducia.
3.3. L’imputato non ha, dunque, tenuto un comportamento incolpevole.
Il Collegio, infatti, condivide l’orientamento di legittimità secondo il quale «in
tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della
celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 625
ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo
aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva
autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per
essere informato dello sviluppo di tale procedimento» (Sez. 3, Sentenza n.
38513 del 22/06/2016, Buonaiuto, Rv. 267947).
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A ragione di ciò, pertanto, deve escludersi la incolpevole mancanza di
conoscenza del processo.

4. Alla luce di tali considerazioni va esclusa la fondatezza dell’istanza, sicché
deve affermarsi che in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole

cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia
eletto domicilio presso il difensore di fiducia, abbia omesso di informarsi dello
sviluppo processuale affidandosi alle cure professionali del difensore, ancorché
quest’ultimo sia stato sostituito, a norma dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,
da altro difensore che, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla
partecipazione all’udienza (art. 102 comma 2 c.p.p.), ha il compito di
destinatario dell’avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento
sia rinviato e di comunicarla al sostituito che, a sua volta, è tenuto a informarsi
sull’andamento del giudizio e a tenere informato di ciò l’imputato.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2017.

mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter

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