Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5342 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5342 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAUSHAJ ELTON N. IL 21/03/1977
avverso l’ordinanza n. 3266/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 18 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Firenze ha respinto l’opposizione presentata da Caushaj Elton avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno, in data 5 settembre
5, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Cuashaj personalmente, il quale deduce l’illegittimità del provvedimento per
vizio della motivazione e inosservanza delle condizioni ostative all’espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Sono manifestamente infondati la violazione di legge e il vizio di
motivazione denunciati, poiché il Tribunale, con motivazione adeguata e
coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha escluso
la sussistenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286
del 1998, di cui pertanto non ha omesso l’esame, e ha correttamente
evidenziato il carattere automatico dell’espulsione come atipica misura
alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario,
la quale non postula alcuna valutazione discrezionale, ma solo il controllo, nella
specie attuato con esito positivo dal Tribunale, della sussistenza dei presupposti
di legge e dell’assenza di cause ostative (conforme: Sez. 1, n. 45601 del
14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,
ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
l
2012, che aveva disposto l’espulsione dello stesso, ai sensi dell’art. 16, comma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA
P. Q. M.
N. 4541421 13
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.