Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53417 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53417 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO ALESSANDRO nato il 02/06/1969 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 10/10/2017

2. Ricorre per cassazione Albano Alessandro e deduce a mezzo del difensore le seguenti
ragioni. Con unico motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà della motivazione. A parte il
già avvenuto riconoscimento parziale del vincolo della continuazione tra diversi e ulteriori
titoli si assume che nella specifica vicenda dell’Albano i delitti risulterebbero reiterati poiché
l’istante era vittima di usura e di estorsione ed era costretto a commettere i delitti contro il
patrimonio oggetto di accertamento giurisdizionale.
3. Il ricorso è fondato. La motivazione ha la funzione di indicare i dati materiali e le ragioni che
l’autorità giudiziaria ha posto a fondamento della decisione, traslando il paradigma normativo
astratto nella fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera; S.U. 26
novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). Là dove, di converso, il giudizio non consenta di verificare
a quali dati fattuali sia stato ancorato ovvero le ragioni per le quali le deduzioni difensive siano
state respinte, esso si risolve in una valutazione che manca dei requisiti minimi di
riconoscibilità del discorso giustificativo.
3.1. Nel caso in esame il giudice a quo omette di prendere in considerazione specificamente i
fatti oggetto di decisione e di procedere ad una comparazione logico-sistematica. L’operazione
sarebbe stata, di converso, necessaria ai fini di una consapevole verifica sul medesimo disegno
criminoso ed avrebbe costituito accertamento viepiù rilevante alla luce degli argomenti dedotti
dalla difesa, che il giudice a quo avrebbe dovuto esaminare anche al solo fine di disattenderli.
D’altro canto, il provvedimento di rigetto omette di confrontarsi anche con la possibilità di un
riconoscimento parziale dell’invocato vincolo della continuazione.
3.2. Alla luce di quanto premesso va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio alla Corte d’appello di Milano, diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013),
affinché proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017
Il consi liere estensore

Il Presidente

Letta la requisitoria della
dott.ssa
Paola Filippi, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 4 aprile 2016 la Corte d’appello di Milano in funzione di giudice
dell’esecuzione
rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di Albano
Alessandro di
applicazione del regime della continuazione. L’istante aveva invocato l’applicazione del
beneficio indicato tra la sentenza della medesima Corte d’appello, in data 3/7/2014, (titolo
relativo ad una condotta di ricettazione del 3/10/2008), la decisione del Tribunale di Roma,
del 22/3/2004 (relativa ad altra ricettazione del 3/7/2003) e la sentenza del Tribunale di
Avezzano del 26/2/2007 relativa ad una ricettazione del 23/3/2004. Osservava che la
distanza temporale tra i fatti risalente da almeno 5 anni e la diversità dei luoghi di
consumazione escludevano che si potesse ipotizzare un medesimo disegno criminoso.

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