Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53414 del 20/09/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53414 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUCH ENZO nato il 29/11/1949 a BRUGNERA
avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto la revoca della
sentenza e la nuova fissazione d’udienza, aggiungendo, inoltre, che non vi sono i
presupposti per la scarcerazione.
Udito il difensore avvocato CUCCHISI PIERO del foro di PORDENONE in difesa di
CUCH ENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la scarcerazione del
ricorrente.
Data Udienza: 20/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Enzo Cuch propone ricorso straordinario ai sensi dell’art.
625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di
questa Corte del 12 maggio 2017 che aveva rigettato il ricorso proposto avverso
quella della Corte di appello di Trieste confermativa della condanna per il delitto
di bancarotta.
L’avviso di fissazione dell’udienza del 12/5/2017 era stata inviato a mezzo
deceduto il 26/7/2016.
In via preliminare il ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione della
sentenza oggetto del ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’analisi degli atti del fascicolo dimostra la fondatezza del ricorso
straordinario: effettivamente l’avviso di fissazione dell’udienza del 12/5/2017 era
stato inviato a mezzo telefax allo studio del difensore del ricorrente avv.
Gianfranco Renier che, peraltro, era deceduto alcuni mesi prima.
Di conseguenza l’avviso deve considerarsi omesso. Questa Corte ha ritenuto
deducibile attraverso il ricorso straordinario per cassazione l’errore di fatto
consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al difensore
dell’imputato dell’avviso per l’udienza (Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010 – dep.
09/02/2010, Sidibe, Rv. 245916) ovvero in caso di notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza al difensore in precedenza revocato dall’imputato, anziché
a quello nominato in sua sostituzione (Sez. 6, n. 45902 del 03/11/2009 – dep.
30/11/2009, Schiavone, Rv. 245337).
La sentenza oggetto del ricorso straordinario deve, quindi, essere revocata e
gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Sezione per la fissazione di
una nuova udienza pubblica.
Deve essere data comunicazione della presente sentenza al Procuratore
Generale presso la Corte d’appello di Trieste per i provvedimenti opportuni in
relazione allo stato di detenzione del ricorrente.
P.Q.M.
Revoca la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione Quinta, in
data 12/5/2017 N.R.G. 37932/2017 nei confronti di Cuch Enzo e dispone che, a
telefax dalla Cancelleria della Corte al difensore fiduciario avv. Renier, peraltro
cura della Cancelleria, venga data informazione al Presidente titolare della
Sezione per la fissazione del ricorso. Si dia comunicazione alla Procura generale
presso la Corte d’appello di Trieste.
Così deciso il 20 settembre 2017