Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53408 del 20/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53408 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAURIA LOREDANO nato il 05/01/1971 a SENAGO

avverso l’ordinanza del 12/05/2016 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Sante Spinaci che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 20/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667
comma 4 cod. proc. pen. dal difensore di Lauria Loredano avverso la precedente
ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta del P.M. di applicazione nei
confronti del Lauria dell’indulto sulla pena irrogata con sentenza del Tribunale di
Milano.

condanna si era protratto fino al mese di aprile 2007. Trattandosi di reato
permanente, le condotte di omesso versamento delle somme spettanti per il
mantenimento del figlio minore non potevano essere frazionate.

2. Proponeva ricorso il difensore di Lauria Loredano.

3. Con dichiarazione depositata il 9/6/2017, il difensore, munito di procura
speciale, rinunciava al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ritualmente espressa
dal difensore munito di procura speciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 settembre 2017

Secondo il Giudice, il reato di cui all’art. 570 cod. pen. oggetto della

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