Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53406 del 20/09/2017
Penale Ord. Sez. 1 Num. 53406 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARROZZA MARIANGELA nato il 14/05/1981 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 07/11/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Gabriele Mazzotta che ha chiesto qualificarsi il ricorso
come opposizione e disporsi la trasmissione degli atti al GIP del tribunale di
Napoli per l’ulteriore corso
Data Udienza: 20/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza avanzata da Carrozza Mariangela di
dissequestro e restituzione di numerosi beni sequestrati e confiscati, ai sensi
del’art. 12 sexies decreto legge 306 del 1992, al coniuge Pecorelli Oscar con
sentenza dello stesso Giudice, confermata in sede di appello.
Il Giudice osservava che l’unico rimedio avverso la confisca, peraltro
giudice condivideva, comunque, la valutazione espressa dal giudice della
cognizione sulla possibilità di sottoporre a confisca i beni posseduti, anche per
interposta persona, dal soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R.
309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Carrozza Mariangela, deducendo
violazione di legge.
Premettendo che la sentenza di condanna nei confronti di Pecorelli Oscar era
divenuta irrevocabile anche con riferimento alla confisca dei beni a seguito di
sentenza di questa Corte del 16/12/2015, il ricorrente rimarca che la Carrozza
era terzo interessato e, quindi, era legittimata a proporre incidente di
esecuzione, anche in pendenza del giudizio di appello.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. L’ordinanza
era priva di motivazione con riferimento al merito dell’istanza proposta: non era
sufficiente il riferimento alla sentenza di condanna di Pecorelli, perché difettava
la motivazione relativa all’insussistenza dei fatti che la Carrozza aveva indicato
nell’istanza, che dimostravano l’insussistenza dell’interposizione fittizia e, di
conseguenza, la sua legittima titolarità sui beni sequestrati.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la qualifica
del ricorso come opposizione e per la trasmissione degli atti al G.I.P. del
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
4. Il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi, segnalando che la
Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 27/1/2017, aveva revocato la
confisca del conto corrente intestato alla Carrozza e del conto corrente e
dell’immobile intestati a Nuzzi Maria Rosaria. Il conto corrente intestato alla
Carrozza era il medesimo sul quale giacevano le somme confiscate.
esperito dai difensori, consisteva nell’impugnazione della sentenza di appello; il
CONSIDERATO IN DIRITTO
In relazione alla pronuncia della Corte di appello di Napoli segnalata nella
memoria del ricorrente, questa Corte non è in grado di accertare il venir meno
dell’interesse alla coltivazione del ricorso; la verifica potrà essere eseguita dal
giudice del merito.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, avverso l’ordinanza
sequestrate e sulla confisca, è ammessa opposizione davanti allo stesso giudice
ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen..
Pertanto il ricorso, in forza del disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc.
pen., deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 20 settembre 2017
del giudice dell’esecuzione che provvede sull’istanza di restituzione delle cose